Scambio elettorale politico-mafioso, la Cassazione stringe le maglie del delitto
Non è necessario che il soggetto rivesta la qualità di candidato, in quanto la norma richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore sia realizzato in funzione del voto da esprimere
Ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso non è necessario che il soggetto rivesta la qualità di candidato, in quanto la norma richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore sia realizzato in funzione del voto da esprimere. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 14344/2025.
Lo scambio elettorale
Il caso verte sulla applicazione della misura della custodia cautelare in carcere...
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