Controllo analogo e Sap: indicatori di crisi, profili giuridico-contabili e ruolo del revisore dell’ente locale
L’organo di revisione dell’ente locale, in base all’articolo 239 del Tuel, esercita la funzione di controllo di regolarità amministrativo-contabile, garantendo che l’azione amministrativa sia coerente con la normativa e gli equilibri di bilancio. Tale funzione si estende alle società partecipate, con particolare attenzione a quelle in house providing, dove il controllo analogo rappresenta il fulcro della legittimità dell’affidamento diretto.
Il controllo analogo, unitamente alla prevalenza del fatturato verso i soci pubblici (almeno l’80%), all’assenza di poteri di veto o influenza determinante di soggetti privati, alla sostenibilità economico-finanziaria e alla coerenza con la programmazione dell’ente (articoli 5 e 16 del Testo Unico Società Partecipate, Tusp), costituisce il presupposto per l’affidamento diretto di servizi. Su tali condizioni il revisore deve svolgere vigilanza continua, soprattutto in occasione di proroghe contrattuali o nuovi affidamenti, accertando che l’ente socio eserciti effettivamente poteri di indirizzo e supervisione.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Tusp, il controllo analogo è definito come l’«influenza determinante dell’ente sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società». Esso non si esaurisce in un mero controllo formale, ma implica la capacità dell’ente di guidare, monitorare e correggere le scelte gestionali della società. In tal senso, il controllo analogo diventa un dispositivo di governance integrato, fondato su strumenti operativi (piani industriali, budget, report periodici, indicatori di performance) che devono dialogare con la pianificazione dell’ente locale (DUP, PIAO, PEG e piano delle partecipazioni).
Contestualmente, l’Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, al paragrofo 9.2, richiede che nel Dup siano esplicitati gli obiettivi affidati alle società partecipate e gli indicatori per valutarne il raggiungimento. Il revisore deve quindi verificare che tali informazioni siano presenti e aggiornate, accertando la coerenza tra le linee strategiche dell’ente e la programmazione aziendale interna delle Sap. In questa prospettiva, il Dup rappresenta la programmazione pubblica esterna, mentre la società mantiene la propria autonomia gestionale, pur nel rispetto degli indirizzi dell’ente socio.
Con l’entrata in vigore del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), l’attenzione si è spostata dalla mera vigilanza formale alla prevenzione e rilevazione tempestiva della crisi. Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di individuare tempestivamente gli squilibri economico-finanziari e di segnalarli senza indugio all’assemblea dei soci. Ciò comporta la necessità che i sistemi di allerta interni delle Sap dialoghino con i flussi informativi del controllo analogo, creando un circuito di monitoraggio continuo. In tale contesto, il revisore dell’ente assume un ruolo strategico, dovendo valutare non solo la correttezza dei dati contabili ma anche la capacità preventiva dei sistemi di governance.
Gli indicatori di crisi, mutuati dal Codice della crisi ovvero MOL, DSCR, leva finanziaria, patrimonio netto/attivo, oneri finanziari/ricavi , devono essere adattati alla specificità delle Sap, dove assumono rilievo fattori peculiari come la dipendenza dai corrispettivi derivanti dal contratto di servizio, la monocommittenza pubblica, la rigidità del personale, i tempi di pagamento e la presenza di covenant su debito o limiti statutari. Tali indicatori confluiscono in un cruscotto condiviso ente–società, con soglie di alert predefinite (ad esempio DSCR < 1 per più mesi, perdite ricorrenti, erosione del patrimonio netto, scostamenti di budget). Il superamento delle soglie attiva procedure di sorveglianza rafforzata e, se necessario, piani di riequilibrio o razionalizzazione.
Ciò premesso, è possibile declinare la funzione del revisore dell’ente su tre piani principali:
1. Vigilanza su bilancio ed equilibri - oltre ai pareri obbligatori su bilancio, previsioni e variazioni, il revisore deve verificare la congruità del fondo perdite per le società partecipate (Allegato 4/2 Dlgs 118/2011), controllando presupposti, metodi di stima, obblighi potenziali e coerenza con i bilanci delle Sap. In caso di carenze, deve formulare rilievi e proporre accantonamenti integrativi per tutelare gli equilibri di bilancio.
2. Verifica della coerenza con il Tusp - il revisore accerta che l’ente socio eserciti il controllo analogo in modo sostanziale, che vengano rispettati il divieto di soccorso finanziario e le norme sugli aiuti di Stato, e che le eventuali situazioni di crisi vengano tempestivamente segnalate. Può sollecitare misure correttive o piani di rientro in caso di perdite ricorrenti o scostamenti non giustificati.
3. Interfaccia con la Corte dei conti e il ciclo della performance - le relazioni del revisore e i questionari di controllo alimentano la base informativa per la vigilanza esterna delle Sezioni regionali di controllo. Nei pareri su nuove partecipazioni o operazioni straordinarie, il revisore valuta sostenibilità e impatto sugli equilibri finanziari, in coerenza con il sistema di controllo analogo.
Ad esempio, un fondo perdite sottostimato o la mancata segnalazione di criticità possono comportare responsabilità per omessa vigilanza, mentre una documentazione puntuale e rilievi motivati rafforzano la legalità e la resilienza dell’ente. Pertanto, il controllo analogo, se esercitato in modo sostanziale e orientato al rischio, diventa un elemento di governo strategico che integra logiche pubbliche e imprenditoriali, favorendo trasparenza e tempestività nelle decisioni.
In conclusione, la crisi nelle Sap non è solo evento economico, ma riflesso di debolezze nei presidi dell’ente socio e nei flussi informativi di controllo. Il revisore si configura come snodo essenziale tra controllo analogo, indicatori di crisi e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Solo una lettura integrata di questi elementi consente di prevenire dissesti, rispettare i vincoli di finanza pubblica e garantire la tutela dell’interesse generale senza compromettere l’autonomia operativa delle società partecipate.-----------------------------------------------------------------------
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