I temi di NT+L'ufficio del personale

Salario accessorio, voto nei concorsi, fondo straordinari e esclusione titoli nelle selezioni

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Proventi da Codice della Strada e limite del salario accessorio

La Corte dei conti Lombardia, con la deliberazione n. 373/2025/PAR del 13 novembre 2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei proventi derivanti da quanto previsto dall’articolo 208 del Codice della strada destinati al potenziamento dei servizi di polizia locale.
I giudici hanno precisato che tali risorse, quando utilizzate per incentivi monetari collegati a specifici obiettivi di sicurezza urbana e stradale, non possono essere escluse dal tetto dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 sulla base della legge 207/2024, poiché non assimilabili al welfare integrativo.
La sezione ha ricordato tuttavia che l’esclusione dal limite è possibile, ma solo “nella misura e secondo le modalità” delineate dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 5/SEZAUT/2019, che ha individuato i criteri puntuali per qualificare la spesa come effettivamente destinata al miglioramento dei servizi e non alla remunerazione ordinaria del personale.

Il voto numerico nei concorsi

L’Aran, nella newsletter n. 16 del 6 novembre 2025, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 14 ottobre 2025, n. 8036, che ha ribadito la piena legittimità del voto numerico come forma di valutazione delle prove concorsuali.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il voto espresso in cifra sintetizza l’apprezzamento tecnico della commissione e contiene in sé la motivazione, purché siano stati fissati criteri di massima chiari e analitici, capaci di assicurare omogeneità, gradualità e trasparenza nei giudizi.
La presenza di criteri predeterminati consente al candidato di comprendere a posteriori il significato del voto e al giudice di ricostruire l’iter logico della decisione, anche nei casi di mera dichiarazione d’inidoneità.

Ricostituzione del fondo straordinario

I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.
Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa complessiva del personale.

Concorsi dirigenti: la scelta dei titoli di accesso rientra nella macro-organizzazione

La possibilità di restringere il novero dei titoli universitari di accesso a un concorso dirigenziale rientra nella discrezionalità dell’amministrazione quando finalizzata a migliorare l’efficienza dell’apparato burocratico.
Il giudice amministrativo ha ricondotto questa scelta al potere di macro-organizzazione previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 165/2001, valorizzando l’esigenza motivata dell’ente di reclutare figure con competenze idonee al nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici (Dlgs 36/2023) e whistleblowing (Dlgs 24/2023).
È quanto confermato dal TAR Lazio, nella sentenza n. 17674/2025.