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Coronavirus - Ospiti della struttura d'accoglienza insieme all'aperto, non è assembramento

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di Manuela Sodini

Ancora una circolare del ministero dell'Interno dedicata al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale.

La circolare ha fatto molto rumore per la parte dedicata agli spostamenti di persone fisiche, genitore con figlio minore oppure anziani o disabili in prossimità della propria abitazione scatenando reazioni e preoccupazioni tali - soprattutto da parte delle Regioni - da portare alla pubblicazione di alcuni chiarimenti sul sito del ministero nell'immediato della sua diffusione. Chiarimenti con i quali si ribadisce che si può uscire dalla propria abitazione solo nelle ipotesi già previste dai decreti e, quindi, per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.

La circolare, in realtà, contiene conferme e chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche, ribadendo che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell'esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio da Covid-19. In quest'ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l'attività motoria. Le forze di polizia sono quotidianamente impegnate sul territorio nazionale per vigilare sulla corretta osservanza delle misure in oggetto.

In particolare, nella circolare viene specificato che il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In queste strutture, chiunque acceda dall'esterno, vale a dire a titolo esemplificativo operatori, fornitori, familiari, sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dell'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari, quindi mascherine e guanti.

La circolare, nel confermare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, né è possibile accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, precisa che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), considerato che l'attuale disposizione dell'articolo 1 del Dpcm 9 marzo scorso, tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione.

La circolare del Viminale

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