Fisco e contabilità

Dissesto in corto circuito con l’armonizzazione

Le sezioni Riunite chiedono di coordinare le regole di crisi con la riforma contabile

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di Stefano Pozzoli

La Corte dei conti a sezioni Riunite (n. 4/2023) interviene sulla gestione delle crisi finanziarie, e invoca la necessità di riscrivere l’intero Titolo VIII del Tuel, se si vuole che evitare la paralisi di alcuni capoluoghi.

La Corte stabilisce che a un dissesto non può seguire una nuova procedura straordinaria. Questa interpretazione, precisa la Corte, nasce dalla lettura sistemica che porta a individuare una gradualità funzionale tra dissesto e del predissesto. Quest'ultimo è meno grave del primo. Quindi se c’è un dissesto non chiuso non si può procedere al piano di riequilibrio, ma non si può nemmeno dichiarare un nuovo dissesto.

In questi casi non vi è altra via, secondo la Corte, che quella che prolunga per due anni (articolo 268-bis del Tuel)il vecchio dissest. La soluzione è di dubbia utilità. Non resta che un intervento del Viminale, se necessario con poteri sostitutivi.

Per le sezioni Riunite la durata del dissesto dipende dall’approvazione del rendiconto dell’Osl e dal successivo Dm. La sentenza disconosce la durata di cinque anni prevista dal Tuel (articolo 265).

Un elemento di grande impatto è legato alla composizione e natura del disavanzo prima e dopo il Dlgs 118/2011. Oggi il disavanzo è composto in prevalenza da fondi rischi e accantonamenti, mentre le norme sul dissesto sono state pensate per debiti effettivi e quindi gli Osl agiscono in termini di cassa. Per la Corte invece vanno seguiti i principi di contabilità armonizzata: a conclusione del suo lavoro l’Osl dovrà lasciare crediti da riscuotere già “svalutati”, ad esempio, con un fondo per i contenziosi non definiti e trattando come passività le somme da ricostituire nella gestione vincolata del periodo del dissesto.

Il problema nasce dalla natura del disavanzo. L’Osl si è fin qui preoccupato solo dei debiti certi, liquidi ed esigibili e non ha accantonato fondi rischi. Seguendo questa impostazione il Comune si troverà, chiuso il dissesto, una massa attiva formata da residui attivi, di fatto inesigibili, che nel bilancio armonizzato valgono zero. Analogamente accade per il fondo contenzioso, che l’Osl non costituisce, mentre il Comune dovrà calcolarlo. Stessa situazione per i fondi non ricostituiti di entrate a specifica destinazione che, se inutilizzati, devono essere contabilizzati in avanzo vincolato. Si passa da un avanzo rilasciato dall'Osl, calcolato con criteri di cassa, a un disavanzo che entra nel bilancio del Comune con la contabilità armonizzata. La magistratura contabile ha sollevato una questione vera. È necessario, a questo punto, che intervenga il legislatore.

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