Amministratori

Elezioni amministrative, la ghigliottina del Consiglio di Stato si abbatte sulle liste

Contrassegno e bilancio, allegazione di fogli «mobili», sottoscrizioni e rito iper-accelerato

di Amedeo Di Filippo

Sono arrivate al Consiglio di Stato alcune controversie relative alla presentazione delle liste per le elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre. E le conclusioni non sono positive per i presentatori.

Contrassegno
Con la sentenza n. 6371/2021, la seconda sezione esamina la sentenza con cui il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato dai delegati di una lista presentata per le elezioni al Comune di Napoli con cui hanno chiesto l'annullamento del verbale della commissione elettorale circondariale che l'ha ricusata per la tardiva presentazione e per la mancanza della dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale.
I giudici hanno dichiarato infondato l'appello in quanto la mancata presentazione del contrassegno elettorale è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia perché espressamente previsto dalla legge, sia perché la presentazione del contrassegno deve ritenersi essenziale proprio al fine di consentire alla commissione di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere. Affermano inoltre che il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile fatto dell'amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale.

Allegazione
Anche nella sentenza n. 6306 si contesta la sentenza con cui il Tar ha respinto il ricorso per l'annullamento del verbale che ha escluso una lista in quanto i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni. L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori è stata inoltre apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri.
Anche in questo caso il Consiglio di Stato osserva che nel procedimento elettorale i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo con metodi che consentano d'apprezzarne la sostanziale unitarietà e che permettano alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare il proprio appoggio solo a quella determinata lista e ai relativi candidati. La mera spillatura o punzonatura dei fogli non è sufficiente a garantire l'unicità sostanziale tra lista e le sottoscrizioni, non offrendo alcuna garanzia circa il momento in cui la stessa è avvenuta.
Parimenti, la sentenza n. 6273 tratta di una lista ricusata in quanto la relativa presentazione è risultata composta da un atto principale e da un foglio mobile ma separato e privo degli elementi prescritti, stante la carenza di ogni spillatura, con conseguente mancanza di un'attestazione incontrovertibile del collegamento del foglio mobile stesso con quello contenente il contrassegno di lista e le generalità dei candidati.

Sottoscrizioni
Altro contenuto ha la sentenza n. 6280, che tratta della ricusazione di una lista motivata dal fatto che le sottoscrizioni e le dichiarazioni di accettazione della candidatura risultano autenticate dal sindaco al di fuori dell'ambito territoriale di sua competenza. Nel dichiarare infondato l'appello e aver premesso che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme non assumono un rilievo meramente formale, i giudici della seconda sezione affermano che l'autenticazione della firma, inerendo all'esistenza stessa della candidatura, non può in alcun modo essere sanata.
A chiudere, il decreto n. 5030 del presidente della stessa seconda sezione dichiara inammissibile l'istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale, in quanto connotato da un rito particolarissimo e iper-accelerato nel quale l'udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell'appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno.

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