Elezioni amministrative, la ghigliottina del Consiglio di Stato si abbatte sulle liste
Contrassegno e bilancio, allegazione di fogli «mobili», sottoscrizioni e rito iper-accelerato
Sono arrivate al Consiglio di Stato alcune controversie relative alla presentazione delle liste per le elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre. E le conclusioni non sono positive per i presentatori.
Contrassegno
Con la sentenza n. 6371/2021, la seconda sezione esamina la sentenza con cui il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato dai delegati di una lista presentata per le elezioni al Comune di Napoli con cui hanno chiesto l'annullamento del verbale della commissione elettorale circondariale che l'ha ricusata per la tardiva presentazione e per la mancanza della dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale.
I giudici hanno dichiarato infondato l'appello in quanto la mancata presentazione del contrassegno elettorale è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia perché espressamente previsto dalla legge, sia perché la presentazione del contrassegno deve ritenersi essenziale proprio al fine di consentire alla commissione di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere. Affermano inoltre che il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora una irregolarità riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile fatto dell'amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale.
Allegazione
Anche la sentenza n. 6273 tratta di una lista ricusata in quanto la relativa presentazione è risultata composta da un atto principale e da un foglio mobile ma separato e privo degli elementi prescritti, stante la carenza di ogni spillatura, con conseguente mancanza di un'attestazione incontrovertibile del collegamento del foglio mobile stesso con quello contenente il contrassegno di lista e le generalità dei candidati.
Sottoscrizioni
Altro contenuto ha il decreto n. 5030 del presidente della stessa seconda sezione dichiara inammissibile l'istanza di misure cautelari monocratiche nel procedimento elettorale, in quanto connotato da un rito particolarissimo e iper-accelerato nel quale l'udienza di merito si tiene entro tre giorni dal deposito dell'appello e la sentenza che definisce il giudizio è pubblicata nello stesso giorno.