Personale

Elezioni Rsu, approvato il protocollo sulla decadenza anticipata

Un intervento necessario a preservare, nell'attuale contesto emergenziale, la piena partecipazione

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È stato sottoscritto lo scorso 15 dicembre, tra l'Aran e le confederazioni sindacali rappresentative, il protocollo sulle elezioni delle Rsu decadute anticipatamente a seguito del venir meno del quorum minimo di componenti previsto dall'accordo collettivo quadro.
Si tratta di un altro importante tassello che completa il puzzle di interventi messi in campo per preservare, nell'attuale contesto emergenziale, la piena partecipazione alla vita sindacale da parte dei lavoratori della pubblica amministrazione.

Il rinvio delle elezioni Rsu
Il trend in aumento della diffusione del contagio, che si è subito verificato dopo l'estate, ha preoccupato seriamente i sindacati confederali in particolare in vista delle prossime elezioni di primavera per i rinnovi delle Rsu.
Il Governo, tramite la Ministra Fabiana Dadone, ha condiviso le preoccupazioni della parte sindacale promettendo l'emanazione di una norma «ad hoc» che consentisse di prorogare il mandato delle Rsu oltre la naturale scadenza (si veda Enti locali & Edilizia del 19 ottobre). La norma, approdata prima nel disegno di legge di bilancio 2021 (articolo 163) e poi stralciata, è stata inserita nel testo del decreto Ristori-quater (articolo 15), prevedendo la proroga del mandato delle attuali Rsu in carica - in scadenza ad aprile 2021 – dando termine per il loro rinnovo fino al 15 aprile 2022.

Il protocollo
L'accordo di interpretazione autentica dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rsu per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 13 febbraio 2001 ha previsto che «le Rsu che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, … vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima».
Per la parte sindacale, nel contesto emergenziale l'impossibilità di rispettare il termine dei cinquanta giorni per procedere al rinnovo non è imputabile all'inerzia delle parti quanto alle difficoltà, da un lato, di garantire le condizioni minime di sicurezza per i lavoratori e i rappresentati sindacali impegnati nelle operazioni elettorali, dall'altro, a effettuare – in un momento in cui una parte dei lavoratori presta servizio in modalità agile – tutti gli adempimenti connessi. Da qui la necessità di giungere a un accordo di carattere transitorio.
Nel documento le parti concordano che, in via eccezionale, in caso di decadenza delle Rsu a seguito del venir meno del numero minimo di componenti previsto dall'accordo collettivo quadro, il termine di 50 giorni per procedere alla rielezione della Rsu contenuto nell'accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 decorre dalla fine dello stato di emergenza.
Nelle more della rielezione della Rsu le relazioni sindacali (inclusa la sottoscrizione dei contratti integrativi) proseguiranno con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle Rsu non dimissionari (o decaduti).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©