Esercizio provvisorio 2022, variazioni di bilancio per l'iscrizione di finanziamenti su investimenti del Pnrr
Enti tenuti a stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali
Scattano le regole dell'esercizio provvisorio per gli enti locali che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2021. La proroga, varata con il decreto del ministero dell'Interno 24 dicembre scorso, sposta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022 e contestualmente autorizza l'esercizio provvisorio per i primi tre mesi dell'anno.
Le vecchie regole
Secondo quanto disciplinato dall'articolo 163 del Tuel, durante l'esercizio provvisorio gli enti sono tenuti a gestire gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2021/23. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, non è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma importi superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Non si applica la regola dei dodicesimi in caso di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, fra le quali rientrano i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. È inoltre possibile impegnare tutte le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti. Nelle more dell'approvazione del bilancio non è poi consentito il ricorso all'indebitamento e l'ente può impegnare la spesa corrente e in partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma urgenza.
Saltano i controlli del tesoriere in esercizio provvisorio
L'articolo 52 del Dl 104/2020 ha abrogato gli obblighi di controllo da parte del tesoriere sui pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi per gli enti in esercizio provvisorio. Prima della modifica, occorreva infatti trasmettere al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente. Tali stanziamenti dovevano indicare, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Dopo la modifica, i pagamenti che superano i dodicesimi non devono dunque più essere individuati nel mandato emesso dall'ente. Resta in piedi invece il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope di cui all'articolo 14 della legge 196/2009. È sempre comunque consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Tuel, il cui limite massimo, fino al 2022, è elevato ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo rendiconto approvato.
Le variazioni in esercizio provvisorio: regole vecchie e nuove
Come negli anni precedenti, durante l'esercizio provvisorio è possibile applicare l'avanzo presunto vincolato o accantonato, nonché effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate. È inoltre possibile utilizzare il fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. Con delibera di giunta è inoltre possibile effettuare le variazioni di peg e le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale. É poi consentito approvare il riaccertamento ordinario e quello parziale dei residui.
Esce invece dalle regole ordinarie dell'esercizio provvisorio (e della gestione provvisoria) la disposizione introdotta dal comma 4-bis dell'articolo 15 del Dl 77/2021 che stabilisce, fino al 2026, la possibilità di effettuare, anche in assenza di bilancio approvato, variazioni di bilancio finalizzate alla iscrizione di finanziamenti statali o europei per la realizzazione di investimenti previsti dal Pnrr e dal Pnc.
Accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali
L' articolo 9 del Dl 152/2021 estende poi anche agli enti in esercizio provvisorio o gestione provvisoria l'obbligo, da osservare in caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento della pubblica amministrazione, di stanziare nella parte corrente del bilancio, con apposita deliberazione della giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, un accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
La gestione provvisoria
Regole contabili più rigide devono invece essere osservate in caso di gestione provvisoria, che scatta quando l'ente non approva il bilancio di esercizio entro il termine eventualmente prorogato dalla legge. In questo caso l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
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