Fisco e contabilità

Fondo rischi, l’Itas 13 limita gli obblighi di accantonamento

Cuscinetto finanziario indispensabile solo quando la passività è «probabile»

di Carmine Cossiga e Davide Di Russo

Per il Principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 l’ente, in caso di contenzioso in cui ha «significative probabilità di soccombere» (ad esempio per una condanna non definitiva) non può impegnare alcuna spesa, ma deve accantonare in un fondo rischi gli oneri previsti, che restano vincolati a copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

La Corte dei conti (da ultimo, Emilia Romagna, n. 37/2023) tratta queste poste come «accantonamenti per le passività potenziali»; concetto...