Appalti

Gare, se nel bando non c'è il Cig niente esclusione per il mancato contributo all'Anac

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, nel solco dell'orientamento già espresso dalla Corte Ue

di Massimo Frontera

Il mancato versamento del contributo da versare all'Anac «non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione, ciò tanto più qualora l'omessa indicazione del Cig nel bando non abbia posto i concorrenti in condizione di versare il contributo». Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Il secondo giudice si è pronunciato - con la sentenza n.956/2022 del 22 settembre scorso - su una controversia relativa a una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di servizi.

Dalla ricostruzione contenuta nella pronuncia emerge che la stazione appaltante non avrebbe richiesto il codice cig, impedendo alle ditte di effettuare il pagamento del contributo all'Autorità riferito a quella specifica gara, («della quale il codice cig costituirebbe elemento identificativo unico e insostituibile per la prova della validità del versamento»). Il cig è stato acquisito dalla stazione appaltante solo in un tempo successivo, ed è stato inserito dalla commissione di gara nella determina di assegnazione provvisoria del servizio. Va subito detto che il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Cgars (a causa di un vizio formale sul quale il Tar si era precedentemente pronunciato nello stesso senso), il quale affronta comunque la questione, ricordando un principio già espresso la Corte Ue nel 2016, proprio su rinvio del Cgars relativamente al mancato versamento del contributo all'Anac.

In quella circostanza, la Corte di giustizia Ue - nella sentenza VI, 2 giugno 2016 C-27/15 - ha concluso che non è possibile escludere un operatore per il mancato rispetto di «un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti». «In tali circostanze - ha concluso il giudice comunitario - i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice».

Anche nel caso affrontato dal giudice siciliano, la mancata indicazione del cig configura una lacuna nei documenti di gara delle cui conseguenze non si può chiedere contro all'operatore. Più esattamente, «da tale inadempimento discendono tuttavia conseguenze su piani diversi dalla illegittimità degli atti di gara. Invero, secondo la giurisprudenza l'obbligo di indicazione del cig attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, e in particolare alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari». Tuttavia, nel caso in questione, la Pa ha rimediato acquisendo comunque il codice successivamente all'indizione della gara. Pertanto, proprio sulla scorta dell'orientamento del giudice comunitario, il Consiglio della giustizia amministrativa della Sicilia conclude che, «quanto all'omesso pagamento del contributo Anac, conseguente alla omessa indicazione del Cig nel bando, si osserva che tale omesso pagamento non può essere considerato causa di inammissibilità delle offerte o di loro esclusione tanto più in una situazione quale quella de quo in cui la omessa indicazione del Cig nel bando non ha posto i concorrenti [in condizione] di versare il contributo».

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