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I crediti stralciati tra Fcde e Fsc

di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Il concetto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (Fcde) è ormai ben definito: è un accantonamento obbligatorio da stanziare nel bilancio di previsione con l’obiettivo di comprimere la capacità di spesa degli enti, così da accantonare risorse nel risultato di amministrazione in fase di rendiconto, al fine di coprire futuri mancati incassi da parte degli enti stessi. Con tale istituto si impedisce che entrate (correnti oppure in conto capitale) incerte vengano impiegate per finanziare spese che, di contro, richiedono sistematicamente un pagamento certo.

L’ammontare dello stanziamento in tale Fondo è influenzato dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio finanziario, dalla loro natura e dalla capacità di riscossione dell’ente negli ultimi cinque anni (media del rapporto tra incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) e nasce da una esigenza di trasparenza e prudenza, nonché dalla necessità di far emergere nel bilancio tutte le poste e le transazioni contabili.

Si rammenta che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non sia certa la riscossione integrale (ad esempio, sanzioni amministrative al codice della strada) mentre non sono soggette a svalutazione le poste relative a:

- crediti verso altre Pa;

- entrate assistite da fideiussione;

- entrate tributarie che, in via eccezionale, possano ancora essere riscosse per cassa;

- entrate riscosse per conto di un altro ente;

- altre entrate, tenendo conto delle valutazioni motivate dell’ente.

Le indicazioni dell’allegato A/2 in merito allo stralcio dei crediti

Una particolare casistica è quella prevista al paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al Dlgs 118/2011) ove si stabilisce che «Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale».

Per “crediti stralciati” si intendono i crediti ritenuti definitivamente inesigibili ma che, nonostante non siano più “vivi” nella contabilità finanziaria, vengono mantenuti nella contabilità economico-patrimoniale (essendo ancora “viva”, appunto, l’obbligazione giuridica) con un Fondo Svalutazione Crediti pari al loro ammontare.

Le scritture contabili

Nell’esercizio in cui si procede con lo stralcio dei crediti dalla contabilità finanziaria, gli stessi sono mantenuti nello Stato Patrimoniale, ma il loro valore netto viene azzerato mediante un accantonamento al FSC.

La scrittura in partita doppia sarà, quindi:

SVALUTAZIONE DEI CREDITI a F.DO SVALUTAZIONE CREDITI

incidendo nel Conto Economico come componente negativa di gestione d’esercizio e non come componente negativa straordinaria (quest’ultima è tipica, invece, delle “normali” insussistenze dell’attivo). Ciò discende dal fatto che, in base ad un opportuno automatismo del software (se correttamente gestito), i residui attivi stralciati non rilevano “per default” nella contabilità economico-patrimoniale: in pratica, non si concretizza la canonica scrittura in partita doppia “INSUSSISTENTE DELL’ATTIVO a CREDITI”, propria dell’eliminazione dei residui attivi in fase di riaccertamento ordinario.

Il FSC può includere anche crediti non previsti nel Fcde, come i crediti stralciati o quelli che, pur non essendo ancora considerati inesigibili ai fini finanziari, sono svalutati in via prudenziale, ai quali corrisponderà un fondo pari al loro ammontare. Occorre quindi tener presente che il FSC deve essere maggiore o uguale al Fcde.

La rappresentazione di entrambe le grandezze (Fcde e FSC) si compendia in fase di rendiconto generale della gestione con la compilazione della parte bassa del prospetto “Allegato C” di cui all’Allegato n. 10 al Dlgs 118/2011, avendo cura di indicare quali crediti stralciati tutti quelli effettuati sia nella annualità riferita al rendiconto in esame, sia nelle annualità precedenti.

È di chiara evidenza, quindi, che entrambi sono strumenti simili ma distinti poiché il primo è previsto nella contabilità finanziaria e il secondo nella contabilità economico-patrimoniale.

Nella contabilità finanziaria, i crediti sono esposti (quali residui attivi) al lordo del Fcde (rappresentato nella parte accantonata dell’avanzo di amministrazione), mentre nella contabilità economico-patrimoniale i crediti sono esposti al netto del FSC iscritto nello Stato Patrimoniale.

Le indicazioni degli ITAS

Se il paragrafo 4.20 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (All. 4.3 al Dlgs 118/2011) dedica grande attenzione al Fondo Svalutazione Crediti, al fine di consentire l’allineamento puntuale con il Fcde, nella nuova contabilità economico-patrimoniale Accrual non viene dato altrettanto rilievo al FSC e sono presenti pochi cenni alle svalutazioni nei diversi ITAS. Lo stesso Piano dei conti multidimensionale non lo valorizza.

Il Fondo Svalutazione Crediti è richiamato, in particolare:

- nell’ITAS 8 “Riduzione di valore delle attività”.

Tale Itas disciplina le procedure che un ente pubblico deve applicare per stabilire se una attività patrimoniale abbia subito una riduzione di valore e per rilevare tale riduzione.

Nei paragrafi 37 e 38 è stabilito che, quando il valore recuperabile di una attività è inferiore al suo valore contabile, quest’ultimo è allineato al valore recuperabile, rilevando una svalutazione che deve essere immediatamente imputata al Conto Economico dell’esercizio.

Quando la riduzione di valore eccede il valore contabile dell’attività, l’ente svaluta integralmente l’attività;

- nell’ITAS 11 “Strumenti finanziari”.

Tale Itas disciplina il trattamento contabile delle attività e passività finanziarie. Non costituiscono attività e passività finanziarie i crediti e i debiti che non derivino da rapporti contrattuali, in quanto l’esistenza di un contratto ne costituisce il presupposto.

Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al valore nominale, l’ente determina la riduzione di valore derivante dalle perdite e iscrive un fondo svalutazione per l’ammontare di tale riduzione.

Per le attività finanziarie valutate al valore di mercato, l’ente determina la riduzione di valore derivante dalle perdite attese.

Questo importo non viene iscritto nel FSC, ma in una riserva indisponibile del Patrimonio Netto.

Il paragrafo 35 stabilisce che l’incremento o la diminuzione del Fondo Svalutazione, alla chiusura dell’esercizio, è imputato al Conto Economico come svalutazione o ripristino di valore.

Nel passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale Accrual, il Fcde perde la caratteristica di strumento di prudenza e garanzia quale fonte di alimentazione del FSC “derivato” dal Fcde stesso, per lasciare spazio ad un FSC “nativo” ed assumere un ruolo più dinamico e prospettico rivolto ad una valutazione economica del rischio.

Nella contabilità Accrual, infatti, è fondamentale il dato reale e la capacità di riscossione effettiva del credito, legata alla probabilità di incasso, alla natura del debitore ed all’anzianità del credito stesso.

(*) ANCREL LAZIO

(**) Funzionaria Amministrativa Comune Roma Capitale