Il dovere di aggiornamento professionale del funzionario responsabile della riscossione, un'idoneità da «coltivare»
Uno dei più spiccati profili di novità della procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione prevista dall'articolo 1 comma 793 legge 160/2019 è indubbiamente rappresentato dall'obbligo di aggiornamento professionale biennale.
Il legislatore, superando l'appannaggio "monopolistico" dell'Agenzia delle Entrate, ha "liberalizzato" la formazione di nuovi funzionari della riscossione, ponendo sotto la responsabilità (esclusiva) dell'ente o dell'affidatario del servizio di riscossione coattiva previsto dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997 la nomina di queste figure, purché quest'ultimi risultino aver superato uno specifico esame d'idoneità all'esito di corsi di preparazione e qualificazione.
La ratio della novella legislativa è chiara, attribuire (id est riconoscere) al titolare del credito (o al suo affidatario) sul quale grava (tra gli altri) la responsabilità (contabile) connessa all'esercizio dell'attività di riscossione del credito, il (corrispondente) diritto all'esazione mediante il novero delle procedure speciali di esecuzione forzata contenute nel Titolo II del Dpr 602/1973 (altrimenti preclusa senza questa figura).
Diversamente però dagli ufficiali della riscossione e dai funzionari responsabili della riscossione individuati ai sensi dell'articolo 7 comma 2 gg-septies Dl 70/2011, coloro che risultano nominati mediante il comma 793 mantengono l'idoneità all'esercizio del proprio ministero non più sine die, bensì alla necessaria condizione dell'espletamento di apposito percorso di aggiornamento professionale con cadenza biennale.
Questa specialissima condizione, ha posto al centro l'interrogativo sulle modalità di corretto adempimento di questo dovere.
Per sgombrare il campo è doveroso partire dalla lettera del comma 793, la quale ha disposto «il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi».
Il Legislatore ha dunque espressamente introdotto l'aggiornamento professionale (biennale) non come componente a sé stante, bensì come un vero e proprio dovere, elevandolo (a tutti gli effetti) a elemento costitutivo della fattispecie, la cui perdita, dunque, incide sull'esercizio delle relative funzioni.
In questo senso depongono plurimi elementi; il primo, l'aggettivo «subordinato»: l'idoneità all'esercizio è pertanto in stretta relazione (genetica) con l'esistenza e il verificarsi della condizione formativa. Il secondo elemento è dato, invece, dall'uso del sostantivo «idoneità» già utilizzato in occasione dell'esame di preparazione e qualificazione.
Bisogna ricordare, infatti, come il comma 793 abbia condizionato il diritto di nomina dei funzionari della riscossione al ricorrere (tra gli altri) del superamento di «un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione».
La "conditio sine qua non" per il ministero è pertanto rappresentata non tanto dal titolo di studio o dalla frequentazione al corso di preparazione quanto, più correttamente, dal possesso dello status d'idoneità.
L'esame e il corso di preparazione e qualificazione prima, l'aggiornamento professionale dopo, costituiscono, dunque, attività funzionali al perseguimento del risultato finale (comune): l'idoneità.
Il legislatore, inoltre, non si è limitato a "tratteggiare" in modo astratto il dovere di aggiornamento professionale, ma ha fatto qualcosa in più: ha sancito il "tempus" e il "quomodo" medianti i quali dovrà essere assolto.
Il funzionario della riscossione così, per mantenere l'idoneità conseguita (e continuare così a esercitare il proprio ministero) non dovrà "solo" svolgere attività di aggiornamento, ma dovrà farlo, necessariamente, all'interno dello specifico ambito temporale di ordine biennale; il "tempus" appunto.
Per ciò che riguarda il "quomodo", invece, almeno stando (per ora) alla lettera della norma, richiederà la frequentazione di "appositi corsi" di aggiornamento (a oggi, a distanza di due anni dalla precedete norma, tutt'altro che "fioriti").
L'ampiezza del comma 793, fa più che ragionevolmente concludere nell'individuare su colui ("il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario") che ha il diritto (e la responsabilità) di nomina dei Funzionari della riscossione, il simmetrico dovere di verifica del rispetto dell'obbligo di aggiornamento e con essa la permanenza dello status d'idoneità, potendo l'inidoneità funzionale incidere sulla legittimità e validità degli atti di esecuzione forzata compiuti.
Al contempo, il Funzionario della riscossione, fermo il precetto temporale, dovrà premurarsi di svolgere, entro la scadenza del biennio successivo (alla propria nomina), appositi percorsi di aggiornamento.
L'ampiezza della formulazione della norma e la devoluta responsabilità regolamentare dei Comuni circa le proprie entrate di cui all'articolo 52 Dlgs 446/1997 consentirà a quest'ultimi di disciplinare adeguatamente e più specificamente i processi di controllo e verifica dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale il quale, in ogni caso, stante (questa volta) l'inequivocabilità della norma non potranno eccedere l'arco temporale di due anni.
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 16/2/2022: Imu abitazione principale: pertinenze ed altre fattispecie (15,00-17,00)
- 17/2/2022: question time sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) (15,00-17,00)
- 23/2/2022: IMU novità e conferme per il 2022 (10,00-12,00)
- 2/3/2022: IMU: le esenzioni – I modulo (15,00-17,00)
- 8-9/3/2022: corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione già in possesso di qualifica e nominati ai sensi dell'articolo 1 comma 793 legge 160/2019 (15,00-17,00)
- 10/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - I parte –(15,00-17,00)
- 11/3/2022: aggiornamento sulla disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) - II parte –(15,00-17,00)
- 16/3/2022: IMU: le esenzioni – II modulo (15,00-17,00)
- 23/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - I parte (15,00-17,00)
- 30/3/2022: IMU: le esenzioni per gli enti non commerciali - II parte (15,00-17,00)
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- 21/2/2022: le novità della dichiarazione Iva 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI
- 17/2/2022: assunzioni e gestione del personale dopo il Dl 80/2021 (10,00-12,00 / 15,00-17,00)
- 22/2/2022: cantiere "terzo settore" lo stato dell'arte sulla riforma (10,00-12,00)
- 24/2/2022: le società partecipate dagli enti locali: la governance societaria e le problematiche gestionali (10,00-12,00 / 15,00-17,00)
- 4/3/2022: società partecipate: modelli di governance, assetti societari, assunzioni, organi di governo, anticorruzione (15,00-17,00)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
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Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL: