Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di piano di riequilibrio e dissesto
Piano di riequilibrio e dissesto – Esame PRFP – Corretta quantificazione massa passiva – Idoneità misure risanamento bilancio e ripiano massa passiva – Valutazioni PRFP su dati bilancio più recenti, non relativi alla data di approvazione del Piano – Paradosso previsione incremento spesa corrente – Mancata possibilità valutazione obiettivi intermedi di risanamento
La Sezione ha affermato che, nell’esame dei PFRP, occorre soffermarsi, in particolare, sulla corretta quantificazione della massa passiva e sulla idoneità delle previste misure di risanamento per il bilancio dell’ente locale e, quindi, per ripianare la massa passiva; ha, inoltre, precisato che, quando intercorre un significativo lasso temporale tra l’approvazione del PRFP da parte dell’ente e la sua valutazione da parte della Corte, le valutazioni di quest’ultima non si riferiscono unicamente al tempo dell’approvazione del piano, ma vengono attualizzate alla luce dei più recenti dati di bilancio disponibili, in modo da verificare, in concreto, l’efficacia delle misure di risanamento previste. Infine, ha affermato che il PRFP non può prevedere tra le misure di risanamento quella dell’incremento della spesa corrente: si tratta, infatti, di un paradosso che priva la Corte, nonché l’ente, della possibilità di valutare attendibili obiettivi intermedi di risanamento, in termini di riduzione della spesa, da monitorare anno per anno.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, n. 109/2024
Corte dei conti, SS. RR. In speciale composizione, n. 18/2020 e n. 25/2018
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 5/2018 e n. 16/2012
Riferimenti normativi
Art. 243-bis, comma 3, D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, Deliberazione n. 60 del 24/04/2022
Piano di riequilibrio e dissesto – Valutazione situazione finanziaria attualizzata ente – Sussistenza condizioni ricorso a PRFP – Verifica miglioramenti o peggioramenti nelle more di valutazioni e decisioni – Schema bifasico programma risanamento – Fase ricognitiva – Fase programmatica – Divieto sovrapposizione giudizio di “omologazione” e giudizio di “attuazione”
La Corte ha ricordato che l’esame della situazione finanziaria attualizzata dell’ente è funzionale sia ad accertare «la sussistenza attuale di una situazione di squilibrio strutturale che legittima il ricorso alla procedura», sia a verificare possibili miglioramenti o peggioramenti che possono essersi concretizzati nelle more delle valutazioni istruttorie del Commissione e della decisione della Sezione regionale.
Ha, poi, rammentato che la valutazione conclusiva del programma di risanamento deve seguire uno schema logico bifasico, in base al quale è necessario, in primo luogo, muovere dallo scrutinio della “veritiera e corretta” quantificazione delle passività complessive (fase c.d. ricognitiva), per poi concentrarsi, successivamente, sull’idoneità delle misure prospettate a conseguire il risanamento nei tempi stabiliti (fase c.d. programmatica), poiché “..il giudizio sulla congruità del piano di riequilibrio rimesso alle sezioni regionali di controllo investe entrambe queste fasi”.
Infine, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale in base al quale deve tenersi nettamente distinto il giudizio di “omologazione” da quello di “attuazione” del piano, evitando indebite sovrapposizioni tra i due ambiti decisionali.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, n. 14/2022, n. 10/2021, n. 3/2021, n. 40/2020 e n. 8/2018
Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2021
Riferimenti normativi
Art. 243-bis, D.lgs. n. 267/200 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 119 del 14/04/2025
Piano di riequilibrio e dissesto – Procedura riequilibrio finanziario pluriennale – Finalità – Conseguimento riequilibrio “consolidato” finanze ente – Verifiche giudice contabile – Rispetto norme bilancio – Modalità controllo officioso – Fase di accesso alla procedura – Fase di attuazione – Scadenza PRFP
Il Collegio ha ricordato che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui agli artt. 243-bis e ss. del TUEL, è volta, in situazioni di grave crisi finanziaria dell’ente locale, a conseguire il riequilibrio “consolidato” delle finanze di quest’ultimo, assicurando l’unità del bilancio e favorendo l’accountability dell’amministrazione rispetto alla comunità amministrata. Ove l’ente abbia aderito alla procedura, la Corte dei conti deve verificare il rispetto delle norme sul bilancio e, in particolare, il precetto dell’equilibrio e i limiti all’indebitamento, attraverso le “modalità” stabilite dall’art. 243-quater, comma 7, del TUEL. Tale norma prevede tre tipi di controllo officioso, attivati in ragione dell’utilizzo ed approvazione, da parte dell’ente, della procedura di riequilibrio pluriennale, governata attraverso il PRFP. Le modalità di tale controllo si svolgono: (a) in fase di accesso alla procedura, con una verifica dei contenuti del Piano e della procedura che porta alla sua adozione; (b) in fase di attuazione, con riguardo ai comportamenti esecutivi, per verificare l’eventuale “grave e reiterato” scostamento dagli obiettivi intermedi; (c) a scadenza del PRFP, con la verifica dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo finale. Per tutte e tre le modalità, il giudice contabile è chiamato a valutare l’andamento della finanza dell’ente locale ed i suoi equilibri, sulla base del precetto normativo della congruità, che è espressamente evocato dall’art. 243-quater, comma 3, del TUEL, per la fase di validazione giudiziaria; mentre, per i controlli della fase attuativa il criterio da utilizzare è sotteso all’obbligo del giudice di verificare la “gravità” dell’inadempimento (art. 243-quater, comma 7, TUEL).
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, SS.RR., n. 14/2022
Corte costituzionale, n. 49/2018, n. 228/2017 e n. 184/2016
Riferimenti normativi
Artt. 243-bis e 243-quater (commi 3 e 7), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, Deliberazione n. 62 del 31/03/2025
Piano di riequilibrio e dissesto – Finalità procedura risanamento – Debiti gestioni precedenti – Pregiudizio gestione corrente – Orientamento giurisprudenza amministrativa – Spese avvocato distrattario procedimento ante dissesto – Debiti attratti nella competenza dell’OSL – Irragionevole attrazione nella competenza della gestione ordinaria
La Sezione, ritenendo che la finalità ultima della procedura di risanamento sia quella di garantire per il futuro la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario dell’ente, ha osservato che la gestione corrente sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti “sostanzialmente” imputabili alle precedenti gestioni amministrative, le quali hanno determinato il dissesto dell’ente. In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che la procedura di risanamento a seguito di dissesto “può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo”.
Inoltre, ha ricordato che la condanna alle spese giudiziali “costituisce statuizione accessoria della condanna al pagamento dell’intero credito e, pertanto, ne segue le sorti”; dunque, il carattere di accessorietà della liquidazione delle spese all’avvocato distrattario, relative ad un procedimento giudiziario ante dissesto, consente di qualificare le medesime spese come “debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data”, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004 e, conseguentemente, di essere attratte nella competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione. Sarebbe, infatti, irragionevole che il credito azionato antecedentemente alla dichiarazione di dissesto, ma accertato con provvedimento giudiziario successivo, fosse attratto nella competenza dell’OSL, mentre le spese legali ad esso accessorie rifluissero nella competenza della gestione ordinaria.
Riferimenti giurisprudenziali
Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sez. II, n. 1639/2023
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2022
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana (CGARS), Sez. Giur., n. 61/2020
Riferimenti normativi
Art. 5, comma 2, D.L. n. 80/2004 (convertito con modificazioni in Legge n. 140/2004)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 93 del 27/03/2025
Piano di riequilibrio e dissesto – PRFP e successiva dichiarazione dissesto – Conseguenze giuridiche – Orientamento giurisprudenza contabile e amministrativa – Interruzione controllo attuazione Piano – Adozione deliberazione di “presa d’atto” – Non percorribilità tesi carenza potere amministrativo ente – Potere/dovere accertamento sussistenza presupposti dissesto
Nel ricordare il diverso orientamento espresso dalla giurisprudenza contabile in ordine alle conseguenze giuridiche della dichiarazione di dissesto, da parte del Consiglio comunale, nelle more del procedimento di verifica dell’attuazione del Piano pendente presso le Sezioni regionali, la Corte ha affermato di aderire all’orientamento secondo cui la dichiarazione consiliare di dissesto produce l’interruzione del procedimento di controllo sullo stato di attuazione del piano, condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa, e richiede al giudice contabile solo l’adozione di una deliberazione di “presa d’atto”. Ciò in quanto:
- il legislatore dichiara espressamente non revocabile la deliberazione dello stato di dissesto da parte dell’ente (art. 246, comma 1, TUEL), mentre non si esprime nel comma che si riferisce alla fase di verifica del PRFP (art. 243-quater TUEL);
- la giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere che il Piano non può rappresentare un “escamotage” per differire gli effetti del dissesto, che deve essere dichiarato quando non sussistono più le condizioni per il risanamento attraverso un piano di riequilibrio.
A parere della Sezione, non sembra percorribile la tesi della carenza di potere amministrativo per l’ente in ordine alla dichiarazione di dissesto successivamente all’approvazione del Piano, in quanto tale perdita di potere non è sancita espressamente da alcuna norma e l’art. 246 del Tuel non pone alcun limite temporale o di fasi. Dall’altra parte, l’accertamento della sussistenza dei presupposti del dissesto rappresenta un potere/dovere per il Comune, considerando, altresì, che la dichiarazione di dissesto spetta sempre all’Ente anche nei casi di dissesto guidato, di cui al comma 7 dell’art. 243-quater del Tuel, fattispecie in cui il giudice contabile accerta solo i presupposti del dissesto “ex lege”.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 204/2022
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lazio, n. 60/2021
Tribunale Amministrativo regionale Campania, n. 2445/2020
Corte costituzionale, n. 18/2019
Riferimenti normativi
Artt. 243-quater e 246 (comma 1), D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 33 del 18/02/2022