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Il ruolo del revisore dell’ente locale alla luce dell’aggiornamento annuale del Pna 2025

di Marco Berardi e Andrea Ziruolo

L’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao) ha posto, ormai da 4 anni, il tema della “creazione del valore pubblico” al centro della programmazione strategica dell’ente locale. Al contempo, è sorto un altro tema, quello della protezione del valore pubblico spesso associato al concetto di “prevenzione della corruzione” come cristallizzato solo quest’anno all’interno della proposta di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025.

Nel documento, Anac specifica che proteggere il valore pubblico significa programmare e rendicontare una serie di azioni (o misure) - definite dalla stessa Anac «leve di protezione del valore pubblico» - tali da poter prevenire il rischio di maladministration (principio ribadito dal Pna 2013).

Ne consegue che, per garantire un adeguato sistema di protezione del valore pubblico, l’ente locale deve promuovere una serie di azioni tra cui: formazione obbligatoria in tema di integrità dell’ente locale (Legge 190/2012), predisposizione e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente (Dlgs 33/2013), svolgimento di internal audit e nomina di appositi organismi di vigilanza e controllo (l’OIV, articolo 14 del Dlgs 150/09).

Sul tema della protezione del valore pubblico, le funzioni del revisore degli enti locali indicate all’interno del Tuel (articolo 239) includono l’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell’ente locale con riferimento al sistema dei controlli interni.

A tal proposito, la bozza del Pna 2025 prevede la possibilità per gli enti locali di attribuire, nell’ambito dell’analisi di contesto interno (sezione 2.3 del Piao), anche ai soggetti che svolgono attività di audit contabile, specifiche funzioni di vigilanza e controllo in tema di integrità dell’ente locale ovvero di «leve di protezione del valore». Laddove tale ipotesi dovesse essere adottata dall’ente e declinata all’interno del Piao, il revisore dovrà includere nel portafoglio delle proprie attività anche quelle di verifica/controllo in linea con la Legge 190/2012 e con le indicazioni operative formulate negli allegati tecnici di cui alla sez. 2.3 dei rispettivi Piao.

Quanto descritto farà sì che, qualora il revisore venga investito delle funzioni sopra richiamate, dovrà rivedere il coefficiente di significatività utilizzato nell’ambito delle tecniche di campionamento adottate (statistico, MUS e misto) all’esito dei controlli svolti dall’ente sulla regolarità amministrativa (protezione del valore pubblico).

Il calcolo della significatività di campionamento può essere supportato facendo ricorso a ulteriori elementi probativi acquisibili attraverso le nuove piattaforme digitali predisposte da Anac, Dfp e Rgs tra cui: la «piattaforma dei contratti pubblici», la «piattaforma unica della trasparenza amministrativa», la «piattaforma degli indicatori di contesto», la piattaforma dei consulenti e collaboratori, la “Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici” (Bdncp). Proprio il Pna 2025 invita a indagare tali piattaforme attraverso cui è possibile monitorare, in tempo reale, l’efficacia delle leve di protezione adottate dall’ente quali ad esempio: un adeguato livello di trasparenza dell’utilizzo delle risorse pubbliche (piattaforma unica della trasparenza); il ricorso frequente a procedure di affidamento diretto di beni o servizi in potenziale violazione del principio della “rotazione degli incarichi” (piattaforma degli indicatori di contesto); la mancata comunicazione dell’elenco dei consulenti dell’ente al Dipartimento della Funzione Pubblica (Piattaforma consulenti e collaboratori, Dfp).

Pertanto, in linea con quanto auspicato dal Pna, in fase di insediamento e successivamente almeno una volta all’anno, il revisore deve verbalizzare sulla “protezione del valore pubblico” per prendere atto di eventuali correzioni o integrazioni all’attività di risk assesment condotta.

In conclusione, alla luce di quanto emerso dalla bozza di Pna 2022 è opportuno che il revisore dell’ente locale inizi a porre attenzione anche al sistema di protezione del valore pubblico al fine di concorrere al perseguimento di quanto auspicato dall’articolo 97 della costituzione sul quale si consolida l’intero impianto normativo che sottende l’attività di vigilanza e controllo prevista dal piano nazionale anticorruzione.

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