Progressioni in deroga, tutela legale, proventi da multe e prove nei concorsi
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Valutazione dei titoli nelle progressioni in deroga
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3434, ha chiarito che le procedure di progressione verticale cosiddette “in deroga” non sono soggette alla piena e rigida applicazione delle regole proprie dei concorsi pubblici, in particolare di quelle contenute nel Dpr 487/1994. Si tratta infatti di procedure di sviluppo professionale riservate a personale già in servizio, caratterizzate da una diversa funzione selettiva.
In questo quadro, il Collegio ha ritenuto che non sussista un obbligo inderogabile di valutare i titoli esclusivamente dopo l’espletamento delle prove. Il principio che impone questa sequenza temporale è finalizzato a evitare che la conoscenza preventiva dei titoli possa condizionare l’esito delle prove, ma la sua violazione assume rilievo solo se sia dimostrata una concreta compromissione dell’imparzialità della selezione. Nel caso esaminato, la valutazione dei titoli era stata svolta inizialmente in modo sommario e completata solo dopo i colloqui, senza effetti distorsivi sull’esame.
Tutela legale dei dipendenti
Nei procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, il diritto al rimborso delle spese legali dei dipendenti degli enti locali è regolato da una disciplina contrattuale specifica, distinta da quella prevista per altri tipi di giudizio. In caso di esito favorevole, l’amministrazione è tenuta a rimborsare le spese sostenute entro limiti predeterminati, con particolare attenzione alla congruità degli importi.
Il rimborso è riconosciuto nei limiti di quanto l’ente avrebbe sostenuto se avesse assunto direttamente la difesa, con la garanzia del rispetto dei parametri minimi forensi. La tutela opera anche quando, in fase iniziale, il patrocinio non sia stato attivato per un presunto conflitto di interessi, incluso il contenzioso contabile, nel quale il rimborso è commisurato a quanto liquidato dal giudice. È inoltre ammessa l’anticipazione del rimborso dopo una sentenza assolutoria in appello, salva la ripetizione in caso di successiva condanna definitiva. È quanto precisato dall’Aran nell’orientamento applicativo Id 35909.
Proventi da sanzioni stradali, escluso il finanziamento del vestiario della polizia locale
La Corte dei conti, sezione regionale Puglia, con la deliberazione 12 novembre 2025, n. 168/2025/PAR, ha ribadito che i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada non possono essere utilizzati per finanziare l’acquisto di divise e capi di abbigliamento per il personale della polizia locale.
Secondo i giudici contabili, la destinazione vincolata prevista dall’articolo 142, comma 12-ter, del Codice della strada riguarda interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché il potenziamento delle attività di controllo e accertamento, comprese le spese di personale nel rispetto della normativa sul contenimento della spesa pubblica. Le spese per il vestiario, invece, rientrano tra i costi ordinari di funzionamento dell’ente e non possono essere ricondotte alle finalità indicate dalla norma.
Prova pratica nei concorsi, non serve una esercitazione “manuale”
Nei concorsi e nelle selezioni pubbliche, la prova pratica non deve necessariamente consistere in una esercitazione materiale o manuale, potendo essere legittimamente strutturata anche come elaborato scritto. Ciò che rileva è la capacità della prova di verificare l’attitudine del candidato ad applicare concretamente le conoscenze professionali acquisite e a operare in contesti reali.
Il discrimine tra prova teorica e pratica non è dunque legato alla forma scritta o orale, ma al contenuto delle domande e al tipo di risposte richieste. Questa impostazione, già consolidata nella giurisprudenza amministrativa e di legittimità, è stata ribadita dal Tar Sicilia-Palermo, sezione IV, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 2698, in linea con precedenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.



