Incentivi per le funzioni tecniche e controlli dell’organo di revisione
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono compensi destinati ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a fronte dello svolgimento di attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165.
Nel nostro ordinamento, l’istituto dell’incentivo tecnico è stato introdotto dalla legge 109/1994, Legge Merloni. L’articolo 18 prevedeva l’erogazione di un incentivo per il personale delle pubbliche amministrazioni coinvolto nelle attività di progettazione interna e nelle attività di esecuzione dei lavori pubblici. Lo scopo era quello di valorizzare le professionalità esistenti ed ottenere un risparmio di spesa, ove l’ente avesse dovuto ricorrere all’esterno per le stesse attività.
Successivamente la materia ha subito numerosi cambiamenti, per essere poi oggetto di una sostanziale rivisitazione con l’articolo 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, precedente Codice dei Contratti Pubblici.
Tale norma definiva in modo tassativo le fattispecie contrattuali, nonché le attività professionali che legittimavano l’erogazione degli incentivi. Ai fini dell’applicazione dell’istituto, era richiesta, altresì, l’adozione di un apposito regolamento, la presenza di «uno specifico stanziamento riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture», nonché l’esigenza che alla base dell’affidamento vi fosse una procedura di gara.
Con il nuovo Codice dei Contratti pubblici, adottato con Dlgs 31 marzo 2023 n. 36, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, sono state superate alcune delle lacune presenti nella previgente disciplina, oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono disciplinati dall’articolo 45 del nuovo Codice e dall’allegato I.10 che specifica l’elenco delle attività da incentivare.
Per quanto attiene al controllo in capo all’Organo di Revisione, va evidenziato che la misura complessiva dell’incentivo non deve essere superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara delle procedure di affidamento. Di questa percentuale l’80% è destinato a incentivare l’attività dei dipendenti dell’ente che svolgono le funzioni tecniche (comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione), mentre il restante 20% è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o per tirocini formativi.
Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino secondo i propri ordinamenti. Sempre in capo all’organo di revisione, c’è il controllo da svolgere affinché l’attribuzione degli incentivi sia fatta nel rispetto delle modalità previste nella contrattazione collettiva ed orientata al principio del risultato. L’articolo 45, comma 4, prevede, altresì, che l’erogazione degli incentivi avvenga previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dall’amministrazione, sentito il Rup.
Ulteriore novità riguarda l’erogazione degli incentivi direttamente al personale dipendente, senza confluire nel fondo per l’incentivazione, come era previsto dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016, attuando, in tal modo, una semplificazione finanziario-contabile ed organizzativa.
Il Correttivo 2025 al Codice degli Appalti ha modificato ulteriormente l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli incentivi, nonché previsto gli affidamenti diretti tra le procedure oggetto di incentivazione. Il successivo Dl 73/2025 ha previsto, altresì, la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti.
È rimasta invariata, invece, la procedura per la liquidazione degli incentivi disciplinata dal nuovo Codice dei Contratti, Dlgs 36/2023.
Sotto il punto di vista della contabilità finanziaria, l’organo di revisione al fine di controllare quanto prescrive il Principio Contabile Applicato 4/2 Allegato al Dlgs 118/2011 e tenendo altresì conto di quanto chiarito dal MIT (parere n. 3358/2025) deve porre la propria attenzione sul fatto che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche siano assunti a carico degli stanziamenti di spesa afferenti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (Titolo II della spesa, dove si tratti di opere, oppure Titolo I, nel caso si parli di servizi e forniture) e registrati a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell’esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all’esercizio di esigibilità.
Inoltre, l’organo di revisione verifica che, contestualmente all’appena citato impegno di spesa (Titolo II o I), venga emesso sia il relativo ordine di pagamento (figurativo) sia il sincrono accertamento e riscossione (figurativa) dell’entrata, di pari importo, al Titolo III delle Entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 “Fondi incentivanti il personale”. Infine, occorre verificare che si chiuda correttamente la procedura contabile, avendo cura che la spesa riguardante gli incentivi tecnici sia impegnata (contestualmente all’appena citato accertamento al Titolo III dell’Entrata) anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata al Titolo III che svolge la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20%.
Per quanto attiene, invece, all’ulteriore aspetto contabile (economico-patrimoniale), l’organo di revisione appura la corretta applicazione del Principio Contabile Applicato 4/3 Allegato al Dlgs 118/2011 che, testualmente, al p. 3, c. 3, così dispone «Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.
Costituiscono eccezione a tale principio:
- “omissis”
- gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 “Fondi incentivanti il personale (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023)” che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tali entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici, che non determinano la formazione di costi.».
Da ultimo, l’organo di revisione avrà la lungimiranza di verificare che gli incentivi tecnici siano correttamente trattati in ottica Accrual, posto che, a mente di tale riforma, gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono rilevati indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento e imputati all’esercizio in base al principio della competenza economica. Ciò significa che gli incentivi tecnici, anche se pagati in seguito, devono essere contabilizzati nel momento in cui sorge il diritto all’incentivo (conclusione di un lavoro o servizio).
Quindi, anche se gli incentivi tecnici vengono erogati in un momento successivo, la loro contabilizzazione avviene nel momento in cui l’ente ha l’obbligo di pagarli.
(*) ANCREL LAZIO
(**) Funzionaria Amministrativa Comune Roma Capitale
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