L’occhio dei revisori sugli impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato
Anche in vista della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 del Tuel, nonché dell’assestamento generale del bilancio di cui all’articolo 175, comma 8, del Tuel, è utile ricordare che, se nel corso dell’esercizio si sono manifestate le condizioni per cancellare un impegno finanziato dal Fondo pluriennale vincolato, occorre dare applicazione a quanto stabilito dal punto 5.4.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2).
In particolare, il punto richiamato sopra sancisce che: «Nel corso dell’esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell’esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione».
Una deroga a tale precetto è ammessa solo nel caso in cui il vincolo sotteso alle entrate che hanno generato lo stesso fondo contempli termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle stesse entrate, ovvero un danno per l’ente. In siffatta evenienza è consentito utilizzare il Fpv iscritto in entrata per dare copertura a nuova spesa.
In merito a quanto sopra, è intervenuta la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti con la deliberazione n. 173/2021/PRSE, la quale ha chiarito che in ipotesi di cancellazione di un impegno finanziato dal FPV sopravvenuta dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio, è necessario dichiarare l’indisponibilità della quota del FPV destinata a dare copertura delle spese di cui si è cancellato l’impegno. Ciò va fatto senza incidere il Fpv già iscritto in entrata, «del quale si dispone espressamente la riduzione di pari importo nel Fpv di spesa, in sede di rendiconto dell’esercizio in corso» (ovviamente ove non ricorre il presupposto per la deroga sopra esplicitata).
Che questa sia la strada corretta da intraprendere trova testimonianza dall’esame del Prospetto allegato b) al rendiconto, nel quale è prevista «apposita colonna denominata “Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell’esercizio n (cd. economie di impegno)” - dove gli impegni lettera b) rappresentano il totale delle spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all’esercizio in corso coperte da FPV - in cui vanno annotate le quote degli impegni coperti da FPV in entrata cancellati e che contribuiscono, con segno negativo, alla determinazione del FPV di spesa a rendiconto».
Sul punto, è appena il caso di riportare che l’art.icolo 6, comma 1, lettera i), del Decreto Mef 25 luglio 2023 ha ridenominato la descrizione della colonna sopra citata nel seguente modo: «Riaccertamento degli impegni imputati all’esercizio N e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell’esercizio N (cd. economie di impegno)».
Ciò detto, è da chiedersi cosa accade se le condizioni per cancellare un impegno in conto capitale finanziato dal Fpv vengono rilevate ad esercizio chiuso (in sede di riaccertamento ordinario), con la premessa però che il citato impegno trova copertura da una entrata vincolata.
Ebbene, il rigo “Z1)” del prospetto “Verifica equilibri Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione”, che misura il risultato di competenza in conto capitale, deve contenere l’importo dell’impegno cancellato e trovare corrispondenza nella quota vincolata del risultato di amministrazione in funzione della fonte di finanziamento che ha generato il surplus finanziario per la parte relativa agli investimenti.
Inoltre, il successivo rigo “Z2)” del citato prospetto, che indica l’equilibrio di bilancio in conto capitale, non comprende l’importo confluito nella suddetta quota vincolata del risultato di amministrazione perché lo stesso viene sottratto nel rigo intermedio “Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio”.
Giova riportare le conseguenze che deriverebbero se, oltre alla cancellazione dell’impegno finanziato dal Fpv di entrata, dovessero manifestarsi anche le condizioni per eliminare il residuo attivo relativo all’entrata che ha generato lo stesso Fpv (entrata presuntivamente imputata in bilancio in maniera erronea).
In tale ipotesi alcuna quota vincolata troverebbe allocazione nel risultato di amministrazione, mentre il rigo “Z1)” sopra specificato continuerebbe a comprendere l’importo del FPV di entrata “de quo”, che poi verrebbe sottratto nel rigo “Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio” in modo che lo stesso importo non compaia anche nel rigo “Z2)” relativo all’equilibrio di bilancio in conto capitale.
Ciò si verifica, però, se l’ente ha indicato l’importo, tanto del residuo attivo eliminato che dell’impegno cancellato, rispettivamente, in corrispondenza delle colonne “f)” (relativa alla cancellazione di residui attivi che non hanno finanziato impegni) e “g)” (relativa alla cancellazione nell’esercizio considerato di impegni finanziati da Fpv) dell’Allegato “a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate”.
Nel caso così non fosse, nonostante il “Totale parte disponibile” del risultato di amministrazione non subirebbe alterazioni, il rigo “Z2” continuerebbe a comprendere l’importo del ridetto FPV di entrata con un miglioramento fittizio dell’equilibrio di bilancio in conto capitale e di riflesso dell’equilibrio di bilancio complessivo (W2).
Di seguito si riportano due casi di scuola, in cui si evidenziano solamente, sia la cancellazione di un impegno finanziato dal Fpv (di 10.000 euro), sia del residuo attivo relativo all’entrata che ha generato lo stesso Fpv (di 10.000 euro). Nel primo caso l’ente ha correttamente compilato la tabella di cui all’allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate, nel secondo caso non lo ha fatto:
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