Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti
Tassa sui rifiuti – Locali ed aree tassabili – Obbligo di denuncia – Termine presentazione – Inizio occupazione o detenzione – Termine decadenza
La Corte ha affermato che, in tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, D.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, Legge n. 296 del 2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione n. 19531/2022 e 22900/2020
Commissione Tributaria Regionale Campania, n. 7112/2017
Commissione Tributaria Provinciale Salerno, n. 4559/2015
Riferimenti normativi
Art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
Art. 70, comma 1, D.lgs. n. 507/1993
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 13732 del 18/05/2023
Tassa sui rifiuti – Atti imposizione tributaria – Effetti notificazione a mezzo servizio postale – Consegna plico per il notificante – Ricezione plico per il destinatario – Invio precedente al termine di decadenza e consegna successiva al termine – Conseguenze
La Sezione ha evidenziato che la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali, ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Ne consegue che deve considerarsi tempestivo l’invio dell’atto impositivo effettuato prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono, comunque, solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, SS. UU., n. 40543/2021
Corte Suprema di Cassazione, n. 9205/2019, n. 32177/2019, n. 8867/2016, n. 22320/2014, n. 11457/2012, n. 15298/2008, n. 19854/2004 e n. 1647/2004
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, n. 5650/2014
Commissione Tributaria Provinciale Brescia, n. 122/2014
Riferimenti normativi
Art. 37, comma 27, lett. f), D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006
Art. 60, D.P.R. n. 600/1973
Art. 149, c.p.c.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 13731 del 18/05/2023
Tassa sui rifiuti – Iscrizione a ruolo maggiori importi – Legittimità notifica ruolo in assenza di avviso di accertamento – Obbligo invio avviso accertamento – Casi – Modifica condizioni tassabilità denunciate – Omessa denuncia – Diniego riduzione o agevolazione – Potere discrezionale derivante da ius superveniens
Il Collegio ha chiarito che è legittima l’iscrizione del maggior importo in ruoli notificati all’interessato mediante cartella (o ingiunzione) di pagamento non preceduta da avvisi di accertamento quando il concessionario o il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti non contesti le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione presentata dal contribuente ed ove non vi sia diniego della richiesta di agevolazioni od esenzioni (come, ad esempio, nel caso in cui l’errore derivi dalla mancata considerazione di uno ius superveniens applicabile alla fattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità). L’avviso di accertamento è, invece, necessario quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall’accertamento d’ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume dall’art. 71, comma 2, del D.lgs. n. 507/1993) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento; 4) dall’esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, anche ove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, n. 11481/2022, n. 13106/2020 e n. 4967/2018
Commissione Tributaria Regionale Torino, n. 357/01/2016
Commissione Tributaria Provinciale Torino, n. 141/01/2013
Riferimenti normativi
Art. 71, comma 2, D.lgs. n. 507/1993
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 13557 del 17/05/2023
Tassa sui rifiuti – Accertamento d’ufficio o in rettifica – Applicazione art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006 – Termine decadenza quinquennale – Ampliamento e sostituzione termine triennale art. 71, comma 1, D.lgs. n. 507/1993 – Abrogazione
La Corte ha precisato che nell’ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento trova applicazione l’art.1, comma 161, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Questo termine quinquennale amplia e sostituisce il termine triennale già previsto per l’accertamento d’ufficio o in rettifica dall’art. 71, comma 1, del D.lgs. n. 507/1993, abrogato dall’art. 1, comma 172, della Legge n. 296/2006, con decorrenza 1° luglio 2007.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 19120/2016, n. 20646/2007, n. 19181/2004 e n. 19255/2003
Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Sez. Dist. Brescia, n. 1591/2018
Riferimenti normativi
Art. 1, commi 161 e 172, Legge n. 296/2006
Artt. 70, 71 (comma 1) e 72 (comma 1), D.lgs. n. 507/1993
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 12532 del 10/05/2023
Tassa sui rifiuti – Procedimento di accertamento – Attivazione contraddittorio preventivo endoprocedimentale – Facoltà ente – Assenza obbligo generalizzato
La Sezione ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.lgs. n. 507 del 1993, il Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione. La giurisprudenza consolidata della Corte, infatti, ha più volte ribadito il principio secondo cui, per i tributi locali, non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l’attività di accertamento, sicché va esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato.
Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 26886/2021, n. 2348/2021, n. 29376/2020 e n. 33931/2019
Commissione Tributaria Regionale Campania, n. 2200/2016
Riferimenti normativi
Artt. 73, comma 1, D.lgs. n. 507/1993
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 12469 del 09/05/2023