Ader, pubblicate le condizioni per il riaffidamento delle quote discaricate
Nuova tappa attuativa del riordino della riscossione contenuto nel Dlgs 110/2024, figlio della legge delega fiscale 111/2023. L’Ader ha recentemente pubblicato le condizioni di servizio per il riaffidamento delle somme discaricate (restituite agli enti creditori) e della relativa riscossione coattiva, ai sensi dell’articolo 5 del decreto, previa adesione alle condizioni di servizio rese disponibili dall’agenzia mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
La norma sul discarico
Per comprendere l’ambito di applicazione è necessario partire dall’articolo 3 del citato decreto, interamente dedicato all’Agente nazionale della riscossione con il fine di rivoluzionare le regole di restituzione dei carichi affidati dagli enti impositori a decorrere dal 1° gennaio 2025 (sono esclusi, pertanto, i carichi pregressi). La riforma mira ad attuare le indicazioni contenute nella deliberazione 23 dicembre 2022, n. 56 della Corte dei Conti - sezione centrale di controllo, che ha posto in evidenza la necessità di evitare l’accumulo di quote carenti di concrete aspettative di riscossione e dunque inesigibili. A tal fine, sono previste due fattispecie di restituzione: il discarico automatico delle quote non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento e il discarico anticipato, che permette di trasmettere in qualsiasi momento all’ente la comunicazione di discarico delle quote in presenza di: chiusura della liquidazione giudiziale, assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti, mancanza di nuovi beni se, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. Per questioni temporali, i primi casi da affrontare riguarderanno i discarichi anticipati.
I documenti pubblicati dall’Agenzia permettono di esercitare una delle tre modalità di gestione delle quote discaricate, ossia quella che prevede di riaffidare i carichi alla medesima agenzia. L’ente impositore che intenda (facoltativo) avvalersi del riaffidamento deve compilare la comunicazione di adesione alle condizioni pubblicate, previa adozione di delibera di adesione, da ascrivere (nel caso dei Comuni) alla competenza del consiglio comunale trattandosi di esercizio delle funzioni di riscossione.
Le condizioni
Occorre prima di tutto interrogarsi sulle condizioni poste per avvalersi del riaffidamento dei carichi che, a ben vedere, delineano una procedura rigorosa da gestire con puntualità.
L’adesione al servizio comporta, in caso di discarico automatico (conseguente a maturazione del termine quinquennale), il riaffidamento automatico di tutte le somme discaricate, indipendentemente dalla natura delle medesime; nel diverso caso di discarico anticipato, il riaffidamento delle somme non ancora prescritte può avvenire solo se l’ente comunica circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, da aggredire.
In merito agli obblighi gravanti sull’agenzia, l’articolo 3 delle condizioni confina l’azione riscossiva anche per le quote provenienti dal discarico automatico, possibile solo in presenza di segnalazioni normate dagli articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d’imposta) e 48-bis (pagamento della Pa superiore a 5.000 euro) del Dpr 602/73 oppure in caso di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Nel caso di discarico anticipato, l’agenzia esegue il recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall’ente.
L’articolo 4 esplicita gli obblighi dell’ente affidante: 1) cooperare con l’agenzia fornendo tempestivamente tutti i documenti necessari per l’efficiente esecuzione del servizio, 2) comunicare all’agenzia in modalità telematica, per i casi di discarico anticipato, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato; 3) assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all’agenzia di porre in essere gli adempimenti in un lasso temporale sufficiente all’espletamento dell’attività.
Con l’accettazione delle condizioni, l’ente prende atto, da subito, che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione telematica, non consentiranno di dare corso all’esecuzione del servizio. La disposizione di chiusura dell’articolo 4 conferma i confini dell’azione riscossiva: l’agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.
Quanto costa il riaffidamento? Le condizioni economiche sono le stesse dell’ordinario affidamento in carico previste dall’articolo 17 del Dlgs 112/99, quindi, nessun onere percentuale sul riscosso a carico del debitore, tenuto a pagare le spese di procedura e notifica, mentre gli enti locali versano l’1% del riscosso, senza alcuna spesa da rimborsare all’agenzia. Condizioni apparentemente convenienti, proporzionate al lavoro che deve fare l’ente impositore per far partire la macchina Ader, e sempre che le informazioni comunicate siano rilevanti (valutazione rimessa all’Ader). Va poi tenuto conto della pesante clausola di manleva, per cui l’Ente riconosce e accetta che l’Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento e si impegna a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi derivante dal tentativo di recupero.
Termini
Non c’è fretta. È bene prendere il tempo necessario per pensarci. Anche perché il pacchetto è unico, non è possibile frazionarlo o modificarlo e dalla comunicazione di adesione sembra ragionare per ente impositore (non per codice ufficio). Il riaffidamento all’Ader è una delle tre modalità contemplate dal comma 1 dell’articolo 5 del Dlgs 110/2024, che permette di gestire la riscossione coattiva delle somme discaricate anche in modalità diretta da parte dell’ente creditore oppure mediante affidamento a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/97 (concessionari iscritti all’albo e società pubbliche).
L’ente che, a decorrere dal 1.1.2025, ha già affidato dei carichi può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle condizioni (avvenuta l’8 agosto 2025); per gli enti che non abbiano ancora carichi affidati, l’adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. Si può decidere anche dopo la scadenza dei termini indicati, ma, in tal caso, il riaffidamento opera (inspiegabilmente) per i carichi affidati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adesione.
L’adesione va inviata all’indirizzo PEC: riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, allegando la comunicazione di adesione redatta secondo il modello pubblicato e il provvedimento adottato dall’ente, che deve contenere espresso riferimento alle condizioni pubblicate sul sito istituzionale dell’agenzia. In qualunque momento è possibile recedere previa comunicazione utilizzando lo stesso canale PEC.
I nuovi provvedimenti alimentano il percorso tracciato dal legislatore che, con riferimento alla riscossione degli enti locali affidata all’agente nazionale, non ha ancora dato soluzioni performanti, preferendo la strada delle regole dedicate a una rapida definizione delle inesigibilità. Ciò significa inserire nel quotidiano la valutazione dei carichi restituiti, indagando le banche dati disponibili all’ente al fine di giungere a un esito idoneo a dichiarare l’inesigibilità, eventualmente anche temporanea, ovvero decidere per la prosecuzione delle attività solo in presenza di reddito, patrimonio o altre ragioni idonee a legittimare il mantenimento del titolo esecutivo. Tutto porta alla costruzione di una procedura operativa in grado di chiudere i procedimenti di riscossione.
(*) Docente e componente del gruppo tecnico Anutel Tributi, direttrice scientifica di Smart 24 Tributi locali
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