I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di dirigenza medica

di Carmelo Battaglia

Dirigenza medica – Ospedali classificati – Inapplicabilità CCNL settore pubblico impiego – Indennità di esclusività – Mancanza copertura con fonti di finanziamento indicate nel CCNL – Non parificabile rapporto alle dipendenze degli ospedali classificati con quello dei dipendenti degli ospedali pubblici

La Corte ha ribadito che ai dirigenti medici dipendenti dei soggetti privati, che erogano prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario pubblico, non si applica il CCNL di settore del pubblico impiego, sicché le fonti di finanziamento individuate da tale contratto collettivo non riguardano e non coprono l’indennità di esclusività dovuta a quei dirigenti medici. Di pari orientamento è la giurisprudenza amministrativa, che ritiene non ipotizzabile l’assoluta parificazione della regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze degli ospedali classificati a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 4362/2025 e n. 25081/2023
Consiglio di Stato, n. 3598/2024 e n. 4578/2023
Corte d’Appello di Roma, Sentenza n. 2262/2022

Riferimenti normativi
Artt. 24 (comma1) e 40 (comma 3), D.lgs. n. 165/2001 (TUPI)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 25767 del 29/09/2025

Dirigenza medica – C.d. indennità De Maria – Collaboratori e funzionari tecnici – Equiparazione a figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari – Personale universitario – Equiparazione a personale del servizio sanitario nazionale – Computo indennità

In tema di indennità la Sezione ha affermato i seguenti principi di diritto:
- «L’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione»;
- «La c.d. indennità De Maria è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa»;

  • «L’indennità c.d. De Maria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stessi»

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 5142/2024 e n. 10430/2023
Tribunale di Napoli, n. 1857/2024, n. 8108/2016 e n. 586/2016
Corte d’Appello di Napoli, n. 1749/2022

Riferimenti normativi
Art. 31, d.P.R. n. 761/1969

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 25698 del 19/09/2025

Dirigenza medica – Vacanza funzione dirigenziale – Necessità della sostituzione – Ruolo e livello unico dirigenza sanitaria – Inapplicabilità art. 2103 c.c. – Indennità sostitutiva considerata adeguatamente remunerativa – Inapplicabilità art. 36 Cost.

In tema di sostituzioni di dirigenti medici, il Collegio ha affermato il seguente principio di diritto:
«In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte Suprema di Cassazione, n. 2875/2024 e n. 4153/2022
Corte d’Appello di Napoli, n. 3613/2022

Riferimenti normativi
Art. 18, comma 7, CCNL 08.06.2000
Artt. 19 e 24, D.lgs. n. 165/2001
Artt. 15 e 15-ter (comma 5), D.lgs. n. 502/1992

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 20579 del 22/07/2025

Dirigenza medica – Autonomia tecnico-professionale – Illegittime deroghe alla regolamentazione dell’orario di lavoro – Autonomia riferibile ai soli vincoli di risultato – Durata prestazione lavorativa eccedente limiti di ragionevolezza – Conseguenze risarcitorie – Opzione “opt-out” – Obbligo recepimento facoltà deroga dall’ordinamento nazionale – Illegittima regolamentazione con CCNL o accordo sindacale – Consenso del lavoratore irrilevante

La Corte ha chiarito che l’art. 15, comma 3, D.lgs. n. 502/1992 del 1992 non autorizza i medici a derogare alla regolamentazione legale o contrattuale riguardante l’organizzazione dell’orario di lavoro o a dettare ex se, autonomamente, la regolamentazione relativa, ma si limita a prevedere che il dirigente è responsabile dei risultati programmati, anche se comportano il superamento di quei limiti. Prevede, dunque, un vincolo di risultato che non deroga di per sé alle norme, legali o contrattuali, sulla organizzazione dell’orario di lavoro, ma ne prescinde ai fini della valutazione del conseguimento o meno degli obiettivi programmati. La giurisprudenza ne trae argomenti sotto il ristretto profilo del diritto allo straordinario (escluso per essere la retribuzione già fissata in rapporto al risultato), ma fa espressamente salve eventuali conseguenze risarcitorie nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. Per analoghe ragioni deve anche escludersi che una tale disciplina integri l’ipotesi derogatoria contemplata dall’art. 22 della Direttiva 2003/88/CE, atteso che la c.d. opzione “opt-out” (vale a dire la possibilità per i dirigenti medici di rinunciare ai limiti relativi all’orario di lavoro e alla disciplina dei riposi, a fronte di particolari condizioni o accordi) presuppone che la facoltà di deroga sia stata recepita dall’ordinamento nazionale e non può essere regolamentata da un contratto collettivo o da un accordo sindacale, in difetto il consenso del lavoratore essendo irrilevante; la possibilità di una tale opzione non può dirsi recepita dall’ordinamento con la menzionata norma di cui all’art. 15, comma 3, D.lgs. n. 502/1992 che non è diretto a regolare tale ipotesi, ma ne prescinde avendo altro scopo e obiettivo.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte d’Appello di Roma, n. 2619/2024
Corte Suprema di Cassazione, n. 12629/2020, n. 7921/2017

Riferimenti normativi
Art. 15, comma 3, D.lgs. n. 502/1992
Art. 22, Direttiva 2003/88/CE

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 18381 del 06/07/2025

Dirigenza medica – Giudizi di risarcimento da responsabilità sanitaria – Nomina consulenti tecnici d’ufficio e periti – Requisito collegialità – Obbligo attuazione principio – Rinnovazione consulenza – Nullità sentenza per inosservanza requisito collegialità

Con riferimento alla nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, la Sezione ha affermato i seguenti principi di diritto:
- «L’art. 15 della legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell’incarico ─ ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l’ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito ─ rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall’art. 15 l. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima»;

  • «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile».

Riferimenti giurisprudenziali
Corte d’Appello Venezia, n.1261/2022
Corte Suprema di Cassazione, n. 12593/2021 e n. 32143/2019
Corte costituzionale n. 102/2021

Riferimenti normativi
Art. 15, Legge n. 24/2017

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza n. 15594 del 11/06/2025