I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Legittimi gli avvisi di accertamento con la firma a stampa

di Stefano Baldoni (*) - Rurica a cura di Anutel

L'ordinanza della Corte di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo.

L'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Quest'ultimo è il soggetto individuato con apposito provvedimento del Comune, di norma una deliberazione della giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della legge 147/2013, per la Tari e l'abrogata Tasi, e dell'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019 per l'Imu.

La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso.

Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015). Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni:

• che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica;

• che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;

• che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.

La legittimità dell'utilizzo della firma a stampa, alle condizioni sopra indicate, è confermata anche da altre pronunce della Corte di cassazione (n. 20628/2017 e n. 12756/2019) ed è altresì possibile che la stessa venga impiegata dal concessionario dei tributi comunali, come confermato dalla sentenza n. 31707/2018.

Gli avvisi di accertamento cartacei, come sopra accennato, sono oggi utilizzati per i contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un domicilio digitale. Si rammenta che sono obbligati ad avere un domicilio digitale le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico (come definite dal Dlgs 175/2016), riportati nell'elenco pubblico di cui all'articolo 6-ter del Dlgs 82/2005 (Ipa); le imprese ed i professionisti (iscritti nell'Ini-Pec, articolo 6-bis Dlgs 82/2005). Inoltre, il domicilio digitale può essere eletto da qualunque altro soggetto, ai sensi dell'articolo 3-bis, del Dlgs 82/2005. In questo caso il domicilio è iscritto nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis (articolo 6-quater, Dlgs 82/2005).

Ai soggetti sopra indicati gli avvisi di accertamento possono notificarsi utilizzando il domicilio digitale e quindi in forma digitale. L'articolo 6, comma 1-quater, del Dlgs 82/2005 ha stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 639/1910. Restano comunque salve le specifiche disposizioni in ambito tributario che, ancora oggi, consentono di ricorrere alla notifica con modalità differenti (es. raccomandata, messi comunali, messi notificatori speciali, ufficiale giudiziario). L'atto digitale viene sottoscritto con firma digitale. In questo caso l'atto che viene notificato al contribuente è di norma un duplicato informatico dell'originale, cioè il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (con la stessa impronta informatica – l'impronta è calcolabile utilizzando appositi algoritmi – hash-; banalizzando è un clone perfettamente identico e indistinguibile dall'originale, perché "è" l'originale). Può trattarsi anche di una copia informatica, vale a dire del documento informatico avente contenuto identico a quello dell'originale da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (cioè un file con lo stesso contenuto sostanziale dell'originale, ma con una diversa impronta informatica).

Qualora sia notificato al domicilio digitale (la Pec) l'originale informatico, non sarà necessario aggiungere altro, neppure la relata di notifica dato che è la stessa amministrazione a procedere direttamente alla notifica stessa. Se invece si procede alla notifica della copia informatica, occorre aggiungere l'attestazione di conformità del file al documento informatico originale, attestazione che deve essere sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo. La presenza dell'attestazione di conformità attribuisce efficacia probatoria all'atto; nel caso questa manchi resta sempre l'efficacia probatoria dell'atto, salvo che la conformità non sia espressamente disconosciuta.

La notifica a mezzo Pec è quindi oggi legittimata espressamente dalle norme del Cac, applicabili da alcuni anni anche in ambito tributario, fatta eccezione per le funzioni di controllo e ispettive. L'articolo 2, comma 6-bis, del Dlgs 82/2005 ha affermato espressamente che resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Ulteriormente questa modalità di notifica è prevista dall'articolo 60 del Dpr 600/1973, pur se sulla sua applicabilità ai tributi locali sussistono pareri contrastanti. Quest'ultima norma disciplina in particolare, in primo luogo, la possibilità per il contribuente di eleggere un domicilio digitale speciale per ricevere la notifica degli atti (tramite apposita e formale comunicazione da inviare all'ente impositore), circostanza diversa dal contribuente che invece ha eletto il suo domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs 82/2005, iscrivendolo nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del Dlgs 82/2005. Inoltre, la norma stabilisce le procedure per la notifica nei casi, purtroppo frequenti, di Pec sature, non valide o inattive. Nel primo caso, l'ente, dopo un secondo tentativo di invio della Pec trascorsi sette giorni dal primo, provvederà al deposito telematico dell'atto presso la specifica sezione dedicata del sito della società Infocamere, inviando apposita raccomandata informativa al contribuente. In questa ipotesi l'atto si intende notificato trascorsi 15 giorni dall'affissione. Se la Pec è invalida o inattiva, si applica direttamente la procedura di cui sopra. Nel caso in cui la Pec satura, invalida o inattiva sia riferita ad un domicilio digitale speciale eletto da un contribuente non tenuto alla Pec, si provvederà invece alla notifica "tradizionale" dell'atto.

In questo scenario, pur dovendo ancora oggi l'ente notificare in molti casi avvisi di accertamento a soggetti privi della Pec, avvalendosi delle modalità tradizionali, nulla vieta allo stesso di produrre solo atti digitali, notificando ai contribuenti privi di Pec delle copie analogiche di documenti digitali. In questo caso l'ente produce la copia analogica, in conformità con le specifiche regole tecniche, con la firma a stampa del responsabile e notifica la stessa accompagnandola con la dichiarazione di conformità all'originale informatico, sottoscritta dal responsabile del tributo, ovvero, riportando nella copia analogica a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica (per mezzo di soluzioni informatiche rese disponibili sul sito internet dell'ente).

Il tutto in attesa della piena operatività della piattaforma delle notifiche (articolo 26 Dl 76/2020) che rivoluzionerà completamente il sistema di notificazione degli atti.

(*) Vice-presidente Anutel

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