Parere su Dup e Bilancio 2026-28: pubblicati i nuovi schemi - Le principali novità della Legge di Bilancio 2026
Con la pubblicazione sul sito di Ancrel dei nuovi schemi di parere sulla Nota di aggiornamento al Dup 2026-2028 e sul Bilancio di previsione 2026-2028, (quest’ultimo congiuntamente con il gruppo di lavoro Cndcec), prende ufficialmente avvio la stagione dei pareri per l’esercizio 2026.
Gli schemi mantengono la struttura operativa tradizionale – traccia completa di domande-test, richiami ai principi contabili e check list operative – ma per il 2026 introducono un’intera serie di avvertenze specifiche che incidono direttamente sulle verifiche dell’organo di revisione. Di seguito il riepilogo delle misure più rilevanti inserite nella manovra di bilancio in corso di approvazione richiamate all’interno dello schema di parere al bilancio 2026/2028.
Previsioni di cassa: aggiornamento principi contabili entro marzo 2026
Nel nuovo schema di parere è inserito il richiamo all’articolo 118 della Legge di bilancio bollinata che prevede che entro il 31 marzo 2026 Arconet aggiorni i principi 4/1 e 4/2 per migliorare la qualità delle previsioni di cassa, con l’obiettivo esplicito di ridurre i ritardi nei pagamenti commerciali. Sotto questo profilo è fondamentale che gli enti oltre a nettizzare le previsioni di entrata con l’Fcde di competenza e quello a rendiconto 2024 per i residui attivi presunti, si attivino per definire correttamente la previsione del Fpv finale 2026 sulla base dell’attenta verifica dei cronoprogrammi. Il successivo step del Pafc (febbraio 2026) non può limitarsi ad essere una mera formalità al fine di evitare che il gap tra previsioni di cassa iniziali e andamento reale sia troppo elevato come è accaduto negli ultimi anni.
Il nuovo Fcde a preventivo: ma solo dalla Salvaguardia 2026
I principi del Dlgs 118/2011 saranno anche aggiornati per consentire la determinazione del Fcde nel bilancio di previsione sulla base del risultato dell’esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Questa nuova regola scatterà in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi. Il monitoraggio dell’attuazione di questa novità avverrà anche modificando le modalità di trasmissione dei Dca alla Bdap attraverso l’invio dei dati dei residui afferenti al rendiconto della gestione quinto livello della struttura del piano dei conti integrato.
Disavanzi: nuova facoltà di utilizzo dell’avanzo vincolato (comma 898-bis)
La Legge di bilancio introduce il nuovo comma 898-bis della legge 145/2018 che consente agli enti che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. In questo caso il parere dell’organo di revisione sulla variazione al bilancio di previsione deve attestare il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Anche in questo caso entro il 31 marzo 2026 è atteso un aggiornamento degli allegati del Dlgs 118/2011 per consentire il monitoraggio dell’utilizzo dell’avanzo previsto da questa novella.
Anticipazioni di tesoreria: aumento del limite a 5/12 fino al 2028
L’art. 120 conferma l’estensione per gli enti locali del limite di anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12, prorogato fino al 2028. Il bilancio di previsione 2026/2028 dovrà tuttavia essere costruito nel rispetto del limite dei 3/12.
FAL – Fondo anticipazione di liquidità: nuova disciplina (articolo 259 del Tuel)
La Legge di bilancio inserisce il nuovo comma 1-quater all’art. 259 TUEL che consente agli enti in dissesto, con deliberazione di Giunta, previo parere dell’organo di revisione di rideterminare il risultato di amministrazione al 31/12 dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’OSL, approvando il prospetto del Risultato di amministrazione inserendo il FAL L’eventuale disavanzo potrà essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
La nota di aggiornamento al Dup
Si ricorda che l’approvazione della nota di aggiornamento è un atto propedeutico e distinto da quello del bilancio. Il focus dell’organo di revisione deve essere la verifica della coerenza dei vari strumenti di programmazione con le previsioni di bilancio. Da sottolineare come sia molto importante fare il punto sullo stato dei progetti del Pnrr vista l’imminente conclusione del piano.
In definita si tratta di un supporto essenziale per i revisori chiamati a esprimersi in un quadro normativo in rapida evoluzione, con l’obiettivo di garantire coerenza, attendibilità e soprattutto la tenuta degli equilibri dei bilanci locali.
(*) Presidente ANCREL
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