Per l'avvocato del Comune il compenso è al netto dell'Irap e degli oneri contributivi
Il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente
L'Irap è a carico del Comune nel caso di compensi corrisposti all'avvocato dipendente: la Corte di cassazione con la sentenza n. 27315/2021, ha accolto il ricorso di un dipendente nei confronti del Comune.
Il fatto
Un dipendente comunale, avvocato, in servizio preso l'avvocatura civica del Comune, aveva convenuto in giudizio quest'ultimo per chiedere, tra l'altro, la rideterminazione dell'esatto ammontare dei compensi professionali spettanti, al netto di Irap, Cpdel, e Inail a carico del Comune, maturati nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005, oltre rivalutazione monetaria e interessi e la condanna del Comune alla restituzione delle somme trattenute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda riguardante la corretta liquidazione dei compensi professionali relativi al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, ma solo in relazione alla richiesta di determinazione degli stessi al netto dell'Irap e non anche in relazione alla richiesta di determinazione al netto degli oneri previdenziali Cpdel e Inail; la Corte di Appello ha sostanzialmente rigettato il ricorso del dipendente. Avverso la sentenza sfavorevole il dipendente è ricorso in Cassazione.
La sentenza
Per i supremi giudici il ricorso è fondato; l'Irap è un'imposta che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 156/2001) e dalla Cassazione colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate; essa, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro. Anche la Corte dei conti (deliberazione a sezioni riunite in sede di controllo n. 33/2010) ha affermato che il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del legislatore, in quanto titolare di una organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo e che, pertanto, l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente, in relazione ai compensi di natura retributiva, bensì unicamente sull'ente datore di lavoro.
La Corte dei conti, ha precisato che, pur essendo l'amministrazione tenuta a erogare i compensi professionali senza trattenere la quota necessaria a pagare all'Irap, essa è, nondimeno, obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi e, quindi, della regola della copertura finanziaria imposta dall' articolo 81, comma. 4, della Costituzione, con la conseguenza che essa è tenuta a quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti accantonando le somme necessarie per fronteggiare l'onere IRAP , al pari di quanto è tenuta a fare per il pagamento delle altre retribuzioni al personale pubblico.
La Cassazione ha affermato che i compensi professionali, dovuti ai sensi dell'articolo 27, del Ccnl del 14 settembre 2000, per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, successivo a quello dell'1 aprile 1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'articolo 2115 del codice civile, nei casi non regolati ratione temporis dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta Irap gravante sulla pubblica amministrazione datrice di lavoro.
Il ricorso va, in conclusione accolto, e la sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio di diritto innanzi enunciato, va cassata; la causa va rimessa alla Corte di Appello che, in diversa composizione, deciderà nel merito.