Pnrr, equilibrio di bilancio sotto la lente per consentire l'aumento del salario accessorio negli enti locali
Gli enti dovranno poi dimostrare il rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti
Equilibrio di bilancio sotto la lente per consentire l'aumento del salario accessorio negli enti locali. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Pnrr e degli adempimenti connessi, l'articolo 8 del terzo Decreto Pnrr (Dl 13/2023) stabilisce infatti, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Una delle condizioni da rispettare riguarda il rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, dell'equilibrio di bilancio, di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018.
Dal 2019, gli equilibri individuati dall'undicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile sono tre, tutti rappresentati all'interno del «Quadro generale riassuntivo» del rendiconto di esercizio e nell'allegato «Verifica equilibri»: l' equilibrio finale, o risultato di competenza (w1), l' equilibrio di bilancio (w2) e l' equilibrio complessivo (w3). Il primo deriva dalla differenza in termini di competenza fra tutte le entrate, compresi l'avanzo di amministrazione applicato e il fondo pluriennale vincolato (distinto per parte corrente, parte investimenti e per incremento di attività finanziarie) e le spese del bilancio di previsione, compresi l'eventuale disavanzo di esercizio, e il fondo pluriennale vincolato. Ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio (w2), occorre aggiungere al saldo di cui sopra anche gli accantonamenti e le risorse vincolate stanziate nel bilancio di previsione. L' equilibrio complessivo (w3), infine, si ottiene attraverso la contabilizzazione delle variazioni operate agli accantonamenti in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza ed a fronte di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.
Oltre all'equilibrio di bilancio, gli enti dovranno poi dimostrare il rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, nonché l'approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente. Inoltre l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale (punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio) dell'ultimo rendiconto approvato non potrà essere superiore all'otto per cento.
Tra le altre misure finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure Pnrr e dei soggetti attuatori, il decreto prevede, fino al 31 dicembre 2026, l'innalzamento al 50 per cento della percentuale dei posti di qualifica dirigenziale, attribuibili mediante contratti a tempo determinato (articolo 110, primo comma, secondo periodo, del Tuel), e la disapplicazione, sempre fino al 31 dicembre 2026, delle cause di risoluzione contrattuale nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, Tuel relativo agli uffici di supporto agli organi di direzione politica.
Infine, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali possono prevedere nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, l'erogazione, relativamente ai progetti del Pnrr, dell'incentivo di cui all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.