Tributi locali, dal 2026 agevolazioni per gli enti del terzo settore
Dal 1° gennaio 2026 le esenzioni e le agevolazioni dei tributi locali per le ex onlus restano operative solo per gli enti iscritti nel registro del terzo settore (Runts).
L’articolo 82, comma 7, del codice del terzo settore (Dlgs 117//2017) consente a Comuni, province, città metropolitane e regioni di prevedere, per i tributi diversi dall’imposta municipale propria, la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti in favore degli enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Restano comunque escluse le imprese sociali costituite in forma di società (articolo 82, comma 1, Dlgs 117/2017).
Questa disposizione, secondo quanto stabilito dall’articolo 104, comma 2, del Dlgs 117/2017, diverrà operativa, dopo la modifica apportata dall’articolo 8 del Dl 84/2025, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31/12/2025. Prima del Dl 84/2025, l’articolo 104, comma 1, del codice del terzo settore chiariva che, nella fase transitoria intercorrente tra la piena operatività del registro unico del terzo settore (Runts) e l’entrata in vigore delle norme del titolo X del codice (nel quale è compreso l’articolo 82 citato), la disposizione agevolativa si applicasse solo alle Onlus, iscritte negli appositi registri, alle associazione di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali e regionali. La decorrenza dell’entrata in vigore delle norme di cui al titolo X del codice era stata in precedenza fissata nel periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del codice). In seguito alla Comfort letter della Commissione del 7/03/2025, con la quale la stessa, senza per la verità assumere una posizione definitiva, ha fornito una valutazione preliminare in merito all’assenza di selettività delle agevolazioni fiscali in materia di tassazione dei redditi (articolo 79, comma 2-bis, 80, 86 del codice) e, quindi, sulla circostanza che le stesse non costituiscono aiuto di Stato, il legislatore è intervenuto fissando la decorrenza delle agevolazioni fiscali anzidette al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025.
Pertanto, a partire dal prossimo primo gennaio 2026 vengono meno tutte le agevolazioni previste dai regolamenti locali in materia di propri tributi in favore di Onlus o degli altri soggetti sopra identificati che non abbiano provveduto all’iscrizione nel registro nazionale unico degli enti del terzo settore, e che ovviamente non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale. In particolare, a partire da questa data, cessa la vigenza della norma dell’articolo 11 del Dlgs 460/1997 che permetteva agli enti di prevedere in favore delle Onlus l’esonero o la riduzione del pagamento dei propri tributi. Si rammenta che, a mente dell’articolo 34 del Dm 106/2020 il termine per l’iscrizione nel registro del terzo settore delle Onlus è fissato al 31/03/2026.
Nel caso dei tributi comunali, la norma qui commentata riguarda in particolare la Tari e l’imposta di soggiorno, in quanto per l’Imu vige la norma speciale contenuta nel comma 6 dell’articolo 82 del codice che concede l’esenzione dal tributo in favore degli enti non commerciali del terzo settore (articolo 79, comma 5, del codice) alle medesime condizioni già previste dall’esenzione per gli enti non commerciali contenuta nella lettera g) del comma 759 della legge 160/2019.
Per la Tari, invece, eventuali esenzioni o agevolazioni presenti nei regolamenti comunali in favore delle Onlus vengono meno dal 31/12/2025. I Comuni che intendano prevedere forme di agevolazioni in favore degli enti non commerciali del terzo settore iscritti al Runts per l’anno 2026 dovranno intervenire con una modifica regolamentare, da adottare entro il 30 aprile 2026, rammentando che, a norma del comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013, il costo delle agevolazioni dovrà gravare sul bilancio e non sul Pef del servizio o comunque sugli altri contribuenti Tari. Analogamente, per l’imposta di soggiorno, pur se in questo caso i regolamenti comunali possono essere adottati in qualunque momento, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del regolamento nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 13 Dlgs 201/2011).
La norma dell’articolo 82, comma 7, del codice del terzo settore non riguarda il canone unico patrimoniale, in quanto non si tratta di un prelievo tributario, per il quale comunque gli enti locali interessati possono prevedere specifiche agevolazioni, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 821, lettera f, della legge 160/2019. In questo caso però la modifica regolamentare necessaria, per avere efficacia dal 2026, deve essere approvata entro il prossimo 31 dicembre, termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione (articolo 53, comma 16, legge 388/2000), salvo eventuali proroghe di questo termine).
(*) Vicepresidente Anutel
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