I temi di NT+L'ufficio del personale

Riorganizzazione dell’ente, concorsi, procedimento disciplinare ed Elevate Qualificazioni

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Riorganizzazione dell’ente con revoca di una posizione organizzativa

La Corte dei conti, sezione I giurisdizionale d’appello, sentenza n. 429/2023, depositata il 2 novembre 2023 ha affermato che per integrare la colpa grave, quale presupposto soggettivo della responsabilità patrimoniale, in una operazione di riorganizzazione dell’ente che abbia comportato la revoca di una posizione organizzativa (ipotesi di demansionamento), tuttavia adeguatamente motivata per ragioni di economicità e maggiore efficienza funzionale, è necessario che il comportamento del Sindaco (peraltro, esecutivo degli atti adottati dalla giunta comunale) risulti totalmente inopinato, inescusabile o ingiustificabile, macroscopicamente illegittimo, potendo all’opposto trovare una non implausibile giustificazione nel principio di prudenza e di protezione dell’amministrazione comunale.

Quiz a risposta multipla nei concorsi pubblici

«Secondo la condivisibile giurisprudenza …, ‘nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanza che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla’; in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che ‘la Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.». È quanto affermato dal Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 15 novembre 2023 n. 6268.

Regole del procedimento disciplinare

Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare può decorrere in quanto la segnalazione pervenuta all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per il tramite del responsabile della struttura o in altro modo, consenta di dare avvio al procedimento e riguardi una notizia, per così dire, “circostanziata” ovvero sulla base della quale sia possibile formulare una contestazione specifica e non generica, posto che la mancanza di specificità dell’atto di incolpazione minerebbe alla base l’intero procedimento. È questa l’indicazione della Corte di cassazione, sezione Lavoro, contenuta nell’ordinanza 14 novembre 2023 n. 31646 ricordando altresì che il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione disciplinare postula una valutazione che tenga conto della portata oggettiva dei fatti, del grado di consapevolezza del lavoratore e del livello di affidamento richiesto per le specifiche mansioni del dipendente, perché tanto più elevato è l’inquadramento tanto più severa deve essere la valutazione della gravità del comportamento.

Incremento delle risorse destinate al salario accessorio delle Elevate Qualificazioni per i progetti del Pnrr

La Corte dei conti del Piemonte con la deliberazione n. 88/2023/SRCPIE/PAR del 20 novembre 2023 dichiarando oggettivamente inammissibile la questione in oggetto ha comunque effettuato un excursus sull’istituto delle elevate qualificazioni, ricordando che:

  • anche con l’ultimo Ccnl (articolo 17, comma 6) le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio non gravano sul fondo risorse decentrate, ma continuano ad essere corrisposte a carico del bilancio dell’ente;
  • le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del Ccnl 2016-2018 (deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, sono strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle PO possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017; d’altro lato, «l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata»;
  • la struttura di tale sistema retributivo pare confermata anche nel Ccnl siglato il 16 novembre 2022, dove si dispone che l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione, ove implicante – ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 – una riduzione delle risorse del fondo decentrate è possibile, ma solo attraverso il ricorso alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera u), del nuovo Ccnl);
  • pertanto, la materia del trattamento accessorio delle posizioni di Elevata Qualificazione, del fondo risorse decentrate e delle possibilità di utilizzo di quest’ultimo per l’incremento della remunerazione delle posizioni di EQ è materia interamente rimessa alla contrattazione collettiva ed alla contrattazione decentrata; sulla stessa la magistratura contabile non può esprimersi, essendo l’interpretazione rimessa all’Aran.