Rotazione del personale, posizione organizzativa, incentivi tecnici e incarichi extra
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Rotazione del personale e prevenzione
Il parere Anac n. 3849/2025 ha affrontato la corretta programmazione della rotazione ordinaria dei titolari di posizione di elevata qualificazione (Eq) nei settori finanziari e tributari, richiamando innanzitutto la legge 190/2012. La misura non è un adempimento formale ma un presidio di prevenzione della corruzione, da impostare tramite criteri oggettivi e sostenibili nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct).
L’autorità ha evidenziato che l’infungibilità non può essere dichiarata in modo generico: va verificata in concreto e, soprattutto, prevenuta tramite adeguati percorsi di affiancamento, così da rendere davvero possibile l’avvicendamento. L’obiettivo non è spostare le persone per obbligo, ma evitare permanenze eccessive che possano generare pressioni indebite, scarsa trasparenza o condizionamenti esterni.
Quando la rotazione non è realizzabile, l’ente deve motivare puntualmente la scelta nel piano integrato di attività e organizzazione (Piao) e adottare misure alternative equivalenti in termini di prevenzione. Nella fase di programmazione può essere utile raccogliere manifestazioni d’interesse interne, ma le candidature non vincolano l’amministrazione, che deve comunque motivare i rigetti.
Il parere ha chiarito infine che l’Anac non interviene nel merito delle situazioni soggettive né sulla compatibilità di cumuli di incarichi dirigenziali, trattandosi di valutazioni rimesse all’autonomia organizzativa dell’ente.
Posizione organizzativa affidata al dipendente di categoria C
Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa (Po) (ora Eq) a un dipendente di categoria C, in presenza nello stesso ufficio di un lavoratore di categoria superiore, non comporta automaticamente responsabilità erariale. La vicenda esaminata riguarda la scelta organizzativa di un Sindaco, mantenuta per tutta la durata del mandato, che aveva assegnato la Po al dipendente ritenuto più idoneo alla gestione dell’ufficio tecnico.
Secondo i giudici, la decisione – pur non conforme al quadro contrattuale che individua le categorie naturalmente preordinate a ricoprire l’incarico – non era orientata a favorire il dipendente o a provocare un danno, bensì a evitare costi da esternalizzazioni e garantire un miglior funzionamento del servizio. Il punto decisivo è la mancanza del dolo: senza prova dell’intenzionalità di arrecare pregiudizio all’ente, non può configurarsi responsabilità.
È quanto affermato dalla Corte dei Conti, Campania, sentenza n. 317 del 13 ottobre 2025, segnalata dall’Aran nella newsletter n. 16/2025.
Incentivi tecnici e contabilizzazione
La deliberazione n. 355/2025/PAR della Corte dei Conti Lombardia ha chiarito i passaggi contabili necessari per la corretta gestione dell’incentivo alle funzioni tecniche (articolo 45 del Dlgs 36/2023), ribadendo l’esistenza di un sistema omogeneo che prescinde dalla procedura di affidamento scelta dall’ente.
La logica è quella della doppia contabilizzazione: prima l’impegno a carico degli stanziamenti dell’opera, servizio o fornitura, registrato dopo la sottoscrizione del contratto integrativo relativo all’anno di riferimento; poi l’impegno della spesa in favore dei dipendenti nell’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.
Il punto chiave, evidenziato dalla Corte Lombarda, è la funzione dell’accertamento di entrata, che non solo copre l’onere ma “rettifica” il doppio impegno, evitando duplicazioni e garantendo coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata. Si tratta quindi di un procedimento articolato ma necessario per assicurare trasparenza e linearità nella gestione dei compensi tecnici.
Incarichi extraistituzionali non autorizzati
La mancata richiesta di autorizzazione per un incarico extraistituzionale retribuito non è solo una violazione dell’articolo 53 del Dlgs 165/2001: può generare danno erariale per omesso riversamento, ma la prescrizione decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta nelle condizioni di conoscerne l’esistenza.
La Corte dei Conti ha richiamato i principi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà alla funzione pubblica, ribadendo che l’ente non ha un obbligo generale di controllo “a prescindere”. Se il dipendente tace e non presenta né richiesta di autorizzazione né comunicazione, l’amministrazione non può oggettivamente venire a conoscenza dell’attività svolta. Di conseguenza, la conoscibilità diventa il parametro per individuare il dies a quo della prescrizione.
La responsabilità si lega dunque all’omessa comunicazione del dipendente, che impedisce all’ente di accertare tempestivamente l’obbligo di riversamento. È quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione III d’appello, sentenza n. 146 del 13 ottobre 2025, richiamata dall’ARAN nella newsletter n. 16/2025.



