Urbanistica

Serve il permesso per realizzare una piscina sul solarium di un hotel

Il Tar Campania respinge l'idea che possa trattarsi di una pertinenza realizzabile in regime di edilizia libera

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di Ivana Consolo

Se il proprietario di una struttura alberghiera decidesse di realizzare una piscina a sfioro sul solarium dell'edificio, dovrebbe necessariamente chiedere il permesso di costruire?
La piscina, può sempre considerarsi una pertinenza edilizia, o un intervento di edilizia libera? Il Tar Campania, con sentenza numero 5658 del 31 agosto 2021, interviene a dirimere ogni dubbio in merito alla qualificazione edilizia di tale manufatto.

La vicenda
La società proprietaria di un complesso alberghiero, chiedeva l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di una piscina a sfioro di medie dimensioni, formante un tutt'uno con l'ampio terrazzo-solarium già esistente a copertura dell'edificio, al dichiarato scopo di migliorare la funzionalità della struttura alberghiera ed accrescerne l'attrattività turistica. Oggetto della Dia presentata dalla società, è dunque la realizzazione di una piscina da edificare in luogo di una originaria tettoia in lamiere, con previsione di un volume tecnico destinato a contenere le apparecchiature per il ricircolo ed il trattamento dell'acqua contenuta nella piscina stessa. Il Comune, opponeva il divieto di inizio e/o di prosecuzione dell'attività, con rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi, e dei lavori realizzati sulla base della Dia in contestazione. La società, non condividendo la determinazione assunta dall'amministrazione, decide quindi di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria.

Il ragionamento giuridico del Tar
A essere investito della vicenda è il Tar Campania, che deve attentamente vagliare i seguenti rilievi:
- si sostiene la natura pertinenziale della piscina, posta a servizio della struttura ricettivo-alberghiera su area già pavimentata, ed inidonea a determinare un incremento volumetrico. Quanto al locale sottostante la piscina, se ne sostiene la natura di volume tecnico a servizio della struttura, in quanto destinato ad ospitare le apparecchiature necessarie al ricircolo ed al trattamento dell'acqua contenuta nella piscina
- gli interventi vengono considerati privi di rilevanza urbanistico-edilizia, ed annoverati nell'edilizia libera di cui all'articolo 6 del Dpr 380/2001 (testo unico edilizia).

Il Tar sofferma tutta la sua analisi giuridica sul titolo abilitativo a cui l'opera soggiace. La circostanza che la realizzazione della piscina sia assoggettata a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad avviso dei giudici amministrativi appare più che pacifica. Difatti non può trovare favorevole apprezzamento la natura pertinenziale, strumentale, e funzionalmente non autonoma della piscina; inoltre, la disciplina della pertinenza edilizia, prevede che affinché una nuova costruzione possa essere considerata pertinenziale, deve avere una volumetria inferiore al 20% della consistenza dell'edificio principale. Ebbene, secondo il Tar Campania, «tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede».

Il Tar, si sofferma poi brevemente su un ulteriore orientamento ampiamente consolidato: «sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di manufatti che non siano idonei a soddisfare esigenza meramente temporanee, e che realizzino una trasformazione permanente dello stato dei luoghi». La società ricorrente, aveva difatti puntato ad evidenziare la stabile strumentalità della piscina alla struttura alberghiera, credendo di rafforzare la natura pertinenziale dell'opera. Appare dunque chiaro che, ad avviso del Tribunale amministrativo, l'argomentazione secondo cui la piscina abbia natura pertinenziale, e quindi non sia soggetta a permesso di costruire, si manifesta totalmente destituita di fondamento giuridico e fattuale.

Veniamo ora all'ulteriore prospettazione difensiva della società alberghiera. La ricorrente invoca l'applicabilità dell'articolo 6 comma 1 lettera e-quinquies del testo unico edilizia, che include nelle attività di edilizia libera, quelle volte alla realizzazione di aree ludiche senza fine di lucro, nonché gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Assodata l'esclusione della natura pertinenziale del manufatto, nel caso in esame, la piscina è posta a servizio di una struttura turistico-ricettiva, del cui fine di lucro non si può assolutamente dubitare. Pertanto, non vi è possibilità alcuna di farne rientrare la realizzazione nell'ambito dell'edilizia libera.

Conclusioni
Alla luce del suesposto ragionamento giuridico, possiamo dunque dare esaustiva risposta ai quesiti posti in apertura del presente contributo e concludere come segue: il permesso di costruire è del tutto imprescindibile se ci si determina a realizzare una piscina su struttura già esistente; ciò in quanto tale manufatto non rientra nel novero di pertinenza edilizia e, qualora venisse realizzato nell'interesse di struttura alberghiera o comunque lucrativa, non rivestirebbe neppure il carattere meramente ludico richiesto affinché possa accedere alla nozione di intervento di edilizia libera.

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