Urbanistica

Superbonus, se si rinnova il cappotto scatta anche l'adeguamento antincendio della facciata

Se si interviene sulle superfici opache verticali e orizzontali, si deve fare i conti anche con la normativa di prevenzione e protezione dagli incendi in vigore dal 6 maggio 2019

di Mariagrazia Barletta

Attenzione alle classi di reazione al fuoco dei materiali che compongono il cosiddetto "cappotto termico" e alla propagazione dell'incendio attraverso la facciata. Uno degli interventi cosiddetti "trainanti" del superbonus al 110% deve fare i conti con la normativa di prevenzione e protezione dagli incendi di recente emanazione. Il riferimento è agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, praticati su almeno un quarto della superficie disperdente lorda dell'edificio, che beneficiano del maxi-incentivo introdotto dal Dl Rilancio (Dl 34 del 2020) e hanno il potere di innalzare al 110% l'aliquota di altri interventi agevolati. Per le operazioni di coibentazione termica bisogna infatti valutare la messa a punto di accorgimenti progettuali necessari per ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso la facciata.

L'obbligo di progettare l'involucro soffermandosi sulle cosiddette misure di protezione passiva deriva dal Dm dell'Interno del 25 gennaio 2019 , con il quale sono state aggiornate ed integrate le norme tecniche degli edifici di civile abitazione, risalenti al 1987. Il Dm Interno, andato in vigore il 6 maggio 2019, obbliga i progettisti a prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate dei condomìni soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Un onere che riguarda gli edifici di nuova costruzione, ma anche gli interventi sull'esistente che comportano il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate.

Dunque, se il condomìnio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi, ossia ha un'altezza antincendio superiore a 24 metri e se l'intervento di coibentazione termica incide su almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate che compongono l'edificio, allora i progettisti sono obbligati a porre attenzione a tre obiettivi primari sanciti dal Dm 25 gennaio 2019: evitare che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori.
In particolare va prestata la massima attenzione ai materiali utilizzati e alla conformazione della facciata, compresi il posizionamento delle aperture e la presenza di eventuali cavità verticali nell'involucro.

Il Dm del 25 gennaio 2019 invita a seguire le indicazioni contenute nella guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco. Va sottolineato che la lettera circolare, pur considerando volontaria l'applicazione della guida tecnica, ne raccomanda l'utilizzo, precisando che il documento fa riferimento ad edifici di altezza antincendio superiore a 12 metri. Va altresì ricordato che per altezza antincendio si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile (vanno escluse le aperture dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso (generalmente la strada).

Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti progettuali. Per il classico "cappotto termico" si fa riferimento alle facciate definite dalla guida "semplici", ossia multistrato e senza intercapedini d'aria. E, anche per queste semplici facciate c'è da verificare, in corrispondenza di ogni solaio con funzione di compartimentazione, la resistenza al fuoco delle fasce di piano, ossia delle porzioni di facciata poste tra le aperture di due piani successivi, con attenzione anche alla presenza di eventuali aperture che potrebbero compromettere le prestazioni di resistenza al fuoco e che dunque vanno trattate con serrande tagliafuoco o sistemi equivalenti. Inoltre, secondo la guida tecnica, i prodotti isolanti presenti in facciata devono avere precisi requisiti di reazione al fuoco, devono essere almeno di classe 1 o di classe B-s3-d0 secondo il sistema di classificazione europeo. Sono sigle importanti, perché, associate al prodotto impiegato, ne attestano il grado di partecipazione all'incendio, definendo anche (nel caso delle euroclassi) caratteristiche come la produzione di fumi e di gocce ardenti a partire dal materiale sottoposto alla fiamma.

Sulla reazione al fuoco degli isolanti, le linee guida dei Vigili del Fuoco sono molto dettagliate e - ad esclusione delle fasce (di larghezza pari a 60 cm) intorno ai vani finestra e porta-finestra e della parte basamentale (per un'altezza di almeno 3 metri) – consentono l'utilizzo di isolanti di classi inferiori alla 1 o alla B-s3-d0. Gli isolanti, però, vanno protetti da materiali incombustibili di adeguato spessore. È da valutare anche il rischio di rottura o di distacco di parti non minute delle facciate se investite da fiamme, tenendo conto che le vie di esodo e i luoghi sicuri esterni devono essere protetti dalla caduta di parti della facciata, per la sicurezza sia degli occupanti durante l'esodo che delle squadre di soccorso.

La guida tecnica per la sicurezza degli edifici civili del ministero dell'Interno

Il Dm 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta sulla sicurezza antincendio degli edifici civili

La guida tecnica per la sicurezza delle facciate degli edifici civili

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