Urbanistica

Superbonus, slalom del professionista tra le norme antincendio

Ecco quando le modifiche previste dagli interventi sono rilevanti ai fini del rischio incendi

di Mariagrazia Barletta

Alcuni interventi chiave del Superbonus vanno ben valutati ai fini della sicurezza antincendio. Alcuni richiedono attenzioni progettuali e, nei condomini soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, potrebbero far scattare ben precisi obblighi di attivazione delle procedure antincendio, quali la Scia o anche la valutazione del progetto da parte del Comando provinciale. In particolare l'installazione di un impianto fotovoltaico e gli interventi sull'involucro devono subito mettere in allerta progettisti e amministratori di condominio. Va ricordato che un condominio può essere soggetto a controllo dei Vigili del Fuoco se l'edificio ha altezza antincendio superiore a 24 metri o ha una centrale termica con potenzialità superiore a 116 kW, se possiede un'autorimessa di superficie complessiva superiore a 300 mq o se è presente un'attività commerciale di oltre 400 mq o se, più in generale, ingloba una delle attività elencate nel Dpr 151 del 2011, che attualmente è in corso di revisione (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 2 ottobre).

Attenzione alle modifiche «rilevanti»
Per ogni intervento da attuare nei condomini soggetti a controllo bisogna chiedersi se la modifica è rilevante o meno ai fini della sicurezza antincendio e verificare se è considerata sostanziale da specifiche norme tecniche. In caso affermativo occorre capire se c'è aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, perché le procedure da seguire cambiano. Se le modifiche non sono sostanziali, queste vanno più semplicemente documentate al Comando dei Vigili del Fuoco in occasione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che per i condomini si presenta ogni dieci anni. Se le modifiche sono sostanziali e c'è aggravio delle precedenti condizioni di sicurezza occorre presentare la Scia antincendio e, nel caso si ricada in categoria B o C ai sensi del Dpr 151 del 2011, allora va anche richiesto, prima della Scia, l'esame del progetto al Comando. Se non c'è aggravio allora alla Scia (in questo caso l'asseverazione attestante la conformità dell'attività può limitarsi agli aspetti oggetto di modifica), bisogna aggiungere la presentazione della dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (i riferimenti sono il Dm 7 agosto 2012 e il Dpr 151 del 2011, in particolare il comma 6 dell'articolo 4). La Scia, anche se non c'è aggravio del rischio, va comunque corredata delle certificazioni e dichiarazioni probanti ai fini antincendio (firmate da un professionista antincendio, dunque iscritto negli elenchi del Viminale).

Un aiuto dalla classificazione delle modiche sostanziali
Vale sicuramente la pena considerare due interventi molto delicati per l'antincendio: quelli di efficientamento che coinvolgono l'involucro e l'installazione del fotovoltaico. Come detto, c'è da chiedersi se questi interventi rientrino tra le modifiche considerate sostanziali, per le quali, come già detto, bisogna attivarsi con la Scia e, eventualmente, con gli altri adempimenti di prevenzione incendi. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche che definiscono le modifiche sostanziali elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato tra l'altro classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica.

Gli interventi di isolamento sull'involucro
Gli aspetti appena citati sono da tenere, ad esempio, in considerazione per gli interventi sull'involucro. Per le modifiche all'involucro c'è da considerare, inoltre, il Dm 25 gennaio 2019 con il quale è stata modificata la regola tecnica del 1987 sulla sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione. Il decreto, in particolare, definisce anche i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate nei condomini soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Sancisce inoltre il rispetto di tre requisiti nel momento in cui si realizzano interventi che riguardano più del 50% della superficie complessiva delle facciate dello stabile. Se ciò accade, ad esempio per la realizzazione di un «cappotto» o di una facciata ventilata, il decreto obbliga al soddisfacimento di tre requisiti: bisogna evitare che attraverso la facciata l'incendio possa coinvolgere i compartimenti adiacenti a quello di primo innesco; va limitata la probabilità che una facciata possa incendiarsi a causa di un fuoco di origine esterna, e qui va considerata l'esposizione diretta alle fiamme e anche la propagazione per irraggiamento; va infine considerato che parti di facciata nel cadere possano compromettere l'esodo in sicurezza e l'intervento delle squadre di soccorso. È chiaro che se si verifica la condizione stabilita dal Dm del 25 gennaio 2019 (intervento che incide per oltre il 50% della superficie delle facciate) bisogna attestare la rispondenza all'obbligo normativo e va da sé che occorre la Scia (e anche la valutazione del progetto per i condomìni in categoria B o C se c'è aggravio di rischio).

Lo stesso Dm consiglia di seguire quanto stabilito con la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. Seguire le raccomandazioni della guida tecnica significa mettere a punto alcuni accorgimenti progettuali e utilizzare isolanti con precisi requisiti di reazione al fuoco, in particolare viene raccomandata – seppure con alcune eccezioni - l'euroclasse B-s3-d0. Quest'ultima, nel caso in cui la funzione isolante sia garantita da un insieme di componenti commercializzati come Kit, deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio (per approfondire i contenuti della linea guida sulle facciate si veda l'articolo dello scorso 26 maggio).

Il caso del fotovoltaico
Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico costituisce un intervento sensibile per l'antincendio. È ormai appurato che l'installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate e quindi occorre avviare nuovamente le procedure di prevenzione incendi (Scia a lavori ultimati e valutazione del progetto per le attività B e C se c'è aggravio del rischio). Il riferimento sono la guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai Vigili del Fuoco con la nota 1324 del 2012 e i relativi chiarimenti. È ormai noto inoltre che la valutazione dell'aggravio del rischio correlata all'installazione del fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta a controllo va effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza sanciti con le linee guida del 2012 e con i relativi chiarimenti. In particolare vanno valutati: l'interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione, le modalità di propagazione dell'incendio all'esterno o verso l'interno del fabbricato, la sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione, la sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.

In arrivo la Rtv sulle chiusure d'ambito
Riguardo all'involucro edilizio, una novità potrebbe arrivare già il prossimo anno con la nuova regola tecnica, attualmente in fase di limatura, sulle chiusure d'ambito degli edifici civili. Secondo l'ultima bozza andrebbe ad applicarsi agli edifici anche di altezza inferiore a 12 metri, andando a definire i requisiti antincendio dell'involucro, con misure ad hoc per le facciate. Si tratta di una regola tecnica destinata ad essere inglobata nel Codice di prevenzione incendi e che indurrà i progettisti tra l'altro a prestare la massima attenzione alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati, compresi gli isolanti, e alle fasce di separazione, ossia alle porzioni di facciata o di copertura costituite da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e classificati per reazione al fuoco. Al fine del contenimento di un eventuale incendio, la bozza di Rtv stabilisce misure anche per le coperture (per approfondimenti si veda l'articolo dello scorso 6 luglio).

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