Urbanistica

Prevenzione incendi, pronta la nuova regola tecnica per facciate e coperture

Il testo presentato il 1° luglio al comitato tecnico-scientifico valido anche gli edifici alti meno 12 metri

di Mariagrazia Barletta

Sono in fase di perfezionamento le norme per la sicurezza antincendio degli involucri edilizi. Due le novità di maggiore impatto: le nuove regole saranno emanate con un decreto del ministero dell'Interno per entrare a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e si applicheranno anche per quote inferiori a 12 metri. Indipendentemente dai piani fuori terra e in presenza di ambienti interrati, la nuova normativa condurrà alla determinazione di misure progettuali ad hoc per le facciate. Con la nuova norma verrà superata inoltre la condizione attuale di applicazione volontaria delle regole relative alla sicurezza della facciate, attualmente affidate alla linee guida «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» (allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco). La nuova norma è stata presentata nella riunione del 1° luglio del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi e andrà dunque ad aggiungersi al Codice come Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle «Chiusure d'ambito degli edifici civili». Per le attività che non rientrano nella sfera d'azione del Codice di prevenzione incendi e per quelle per cui l'applicazione del Codice è facoltativa, bisognerà attendere l'articolato del Dm con cui sarà pubblicata la Rtv per sapere con certezza che grado di obbligatorietà si vorrà dare alla stessa.

La nuova Rtv di interesse per i condomìni, anche in relazione al Superbonus al 110%
Per i condomìni, di altezza antincendio superiore di 24 metri - va ricordato – sussiste già l'obbligo, stabilito dal Dm Interno del 25 gennaio 2019, di prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate. E questo vale sia in caso di nuove costruzioni che di interventi sull'esistente che comportino il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate. A tal fine, il Dm del 25 gennaio 2019 rimanda alle linee guida sulla sicurezza delle facciate del 2013. Linee guida che - come accennato - saranno aggiornate dalla nuova Rtv in fase di elaborazione. Probabilmente, dal prossimo anno, la nuova norma troverà dunque ampia applicazione nei condomìni soggetti, per effetto del Superbonus al 110 per cento, ad interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (si veda l' articolo pubblicato lo scorso 26 maggio su Edilizia e Territorio ).

L'iter: osservazioni entro settembre e poi l'invio a Bruxelles
La Rtv sulle chiusure d'ambito è ancora emendabile: i membri del Ccts potranno trasmettere le proprie osservazioni entro il prossimo 29 settembre. La norma dovrà essere licenziata definitivamente dal Ccts per poi andare a Bruxelles per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi. Vi sosterà tre mesi, raddoppiabili nel caso emergano osservazioni da parte degli Stati membri (è accaduto molto raramente) e poi viaggerà verso il traguardo della Gazzetta ufficiale. Potrebbe riuscire ad essere operativa per gli inizi del 2021.

Obiettivo: limitare la propagazione dell'incendio attraverso gli elementi di chiusura
Nell'ambito del Codice di prevenzione incendi, la Rtv si applicherà agli edifici civili, indipendentemente dalla rispettiva altezza. L'obiettivo è triplice: limitare la probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che la caduta di parti dell'involucro possano, in caso di incendio, compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Applicazione anche per quote inferiori a 12 metri
L'utilizzo delle linee guida attualmente in vigore è raccomandato per altezze superiori a 12 metri. La nuova Rtv, invece, prende in carico anche gli edifici di altezza inferiore e indirizza precise prescrizioni di reazione e resistenza al fuoco agli edifici che, indipendentemente dai piani fuori terra, hanno ambienti interrati (a quote di piano inferiori a -1 metro). Non sono previsti requisiti di resistenza al fuoco o di compartimentazione per gli elementi delle chiusure d'ambito appartenenti ad edifici con quote di piano comprese tra -1 e 12 metri e affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti (per gli edifici in cui gli occupanti ricevono cure mediche bisogna invece sempre attenersi a precise misure, indipendentemente dalle altezze). Nessuna prescrizione per la resistenza al fuoco anche per le chiusure appartenenti ad edifici con carico di incendio specifico contenuto entro la soglia di 200 MJ/mq, intesa al netto del contributo dato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata. Esclusi da tali requisiti anche i compartimenti dotati di misure di controllo dell'incendio di prestazione V (controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi all'intera attività).

Intercapedini e fasce di separazione
La bozza di Rtv, così come le attuali linee guida, conduce il progettista a prestare la massima attenzione alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati, compresi gli isolanti, e alle fasce di separazione, ossia alle porzioni di facciata o di copertura costituite da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e classificati per reazione al fuoco. Tali fasce devono essere progettate ad hoc al fine di limitare la propagazione orizzontale e verticale dell'incendio. Ne fanno parte, ad esempio, le porzioni di facciata che corrono in corrispondenza dei muri verticali di compartimentazione e le fasce di piano.

Flessibilità e misure calibrate in base alle altezze
La bozza di Rtv stabilisce misure via via più severe con il crescere della quota di tutti i piani e in presenza di piani interrati. La Rtv ricalca in parte l'impostazione della linea guida del 2013, ma semplificandola in modo considerevole e, in linea con il Dna del Codice, mantiene un ampio grado di flessibilità, ammettendo anche la possibilità di ricorso alle soluzioni alternative e alle deroghe.

La Rtv riguarda anche le coperture
Anche le definizioni, comprese quelle che definiscono le diverse tipologie di facciata, diventano molto più chiare. Al fine del contenimento di un eventuale incendio, la Rtv stabilisce misure anche per le coperture. Per gli edifici aventi massima quota dei piani non superiore a 24 metri, la bozza non richiede alcun requisito di reazione al fuoco per le coperture.

Attenzione ad isolanti e componenti di facciata
La norma si sofferma sui requisiti di reazione al fuoco dei componenti di facciata, degli isolanti termici e di guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta. In presenza di piani interrati (con quota di piano inferiore a -1) e di quote dei piani superiori a 12 metri, tali elementi devono appartenere almeno alla classe GM2 di reazione al fuoco (per gli isolanti è ammessa la classe GM3 se tutte le facce del materiale esposte al possibile attacco del fuoco sono protette). La classe di reazione al fuoco diventa GM1 per gli edifici con quote superiori a 24 metri. Le facciate a doppia pelle ventilata, in quanto elemento "sensibile" per la propagazione dell'incendio, sono soggette a precise misure di reazione e resistenza al fuoco.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Anche in presenza di quote inferiori a 12 metri, bisogna prestare attenzione alla sicurezza degli impianti tecnologici di servizio. In particolare, qualora sulla chiusura d'ambito (sia che si tratti di una facciata che della copertura) o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d'energia (come ad esempio, impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, di condizionamento, etc..) almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve essere circoscritta da fasce di separazione. Inoltre, «le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio».

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