Fisco e contabilità

Alla Corte Ue le regole del predissesto

Rinvio pregiudiziale da parte della Corte dei conti per la Campania in tema di istruttoria sui piani di riequilibrio

immagine non disponibile

di Stefano Pozzoli

Un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione europea da parte della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Campania, in tema di istruttoria sui piani di riequilibrio. L'inusuale e forte iniziativa è stata messa in atto in occasione del giudizio sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Camerota (Sa), come rimodulato secondo l'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 205/2017.

Il piano di Camerota diventa, così, il pretesto che permette alla Sezione di stigmatizzare, in una lunga ed approfondita disanima, il modus operandi di uno Stato che continua ad affrontare il grande tema dei disequilibri degli enti locali con colpi di mano e "soluzioni" tampone. Questi escamotage rappresentano, per i giudici contabili, una lesione di ampia portata: «Il primo dubbio interpretativo, in merito al quale questa Sezione ritiene di acquisire l'ausilio della Corte di Giustizia, riguarda l'esatta portata delle disposizioni del diritto dell'Unione europea (…) di prevedere un audit indipendente e una tutela giurisdizionale effettiva e la possibilità che essi, in un periodo di emergenza sanitaria, possano essere sospesi. Ciò alla luce della considerazione che l'esistenza stessa di un effettivo controllo giurisdizionale destinato ad assicurare il rispetto del diritto dell'Unione in materia di bilancio e di quello nazionale, che ne costituisce attuazione, è intrinseca ad uno Stato di diritto».

Nel caso di specie il Comune ha chiesto una rimodulazione del piano piano di riequilibrio prevista dai commi 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 205/2017, che consente di portare la durata del piano da 10 a 20 anni. In merito al piano, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali lamenta «la mancata esposizione di importanti informazioni in ordine alla gestione pregressa (…) così da non consentire la puntuale valutazione dello stesso in termini di congruenza e la sostenibilità economico finanziaria», tanto più che «la massa passiva da ripianare, in assenza di informazioni aggiuntive richieste in sede istruttoria, si presenta totalmente scollegata con il piano originario, assumendo l'aspetto di una somma di partite debitorie fuori bilancio sopravvenute durante il piano originario».

La Sezione, pertanto, vorrebbe integrare il quadro istruttorio, «non essendo presenti, allo stato degli atti, elementi sufficienti a valutare la congruenza, ai fini del riequilibrio, del piano presentato dal Comune» ma con riferimento agli «enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio» le disposizioni introdotte con il DL 104/2020 (articolo 53, commi 8 e seguenti) sospendono i termini istruttori assegnati dalle Sezioni regionali di controllo di fatto bloccando ogni forma di audit sui piani di risanamento.

Siamo alla usuale e consolidata tecnica di nascondere la polvere sotto il tappeto, trovando ogni volta una motivazione più o meno fondata e soluzioni sempre più discutibili. Bene ha fatto la Sezione di Controllo a porre con forza la questione. La parola, adesso, passa alla Corte di Giustizia Europea.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©