Fisco e contabilità

Revisori, il presidente può essere il più giovane

Il criterio utilizzato, in quanto non vietato da alcuna disciplina né derogatorio di alcun principio generale vincolante, è stato correttamente applicato

di Ulderico Izzo

Il Tar per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 450/2022, ha statuito il principio di diritto in base al quale la delibera consiliare che statuisce l'assegnazione delle funzioni di Presidente del Collegio dei revisori dei conti al candidato più nell'ipotesi in cui due candidati alla carica presidenziale raggiungessero lo stesso numero di voti.

Il fatto
Dinanzi al Tar friulano ha proposto ricorso il revisore dei conti risultato estratto, ai sensi della legislazione regionale, per essere designato a svolgere le sue funzioni presso un Comune capoluogo. Il revisore ha impugnato la delibera consiliare relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori, con cui la massima assise cittadina ha deliberato, come proposto dal suo Presidente, di assegnare tali funzioni al candidato più giovane di età, in presenza di due candidati che hanno ricevuto uguale numero di voti.
Il giudice amministrativo, dopo aver ripercorso il quadro normativo, statale e regionale, di riferimento, ha avallato la legittimità del provvedimento consiliare, in quanto il Consiglio, pur in assenza di ampio e diffuso dibattito ha condiviso il criterio proposto dal Presidente del consiglio comunale.

La decisione
Il collegio ha ritenuto che il criterio della preferenza del candidato più giovane, seppur non previsto dalla legge regionale di riferimento, è stato proposta dal Presidente del consiglio comunale con una nota a sua firma, la quale è stata espressamente richiamata nelle premesse dell'atto deliberativo, per cui l'adozione del criterio poi in concreto seguito nella proclamazione del Presidente del Collegio è soggettivamente riconducibile, senza alcuna ambiguità o incertezza, alla volontà del consiglio.

Conclusioni
La sentenza conferma che il criterio utilizzato per la nomina del Presidente del Collegio, in quanto non vietato da alcuna espressa disciplina né derogatorio di alcun principio generale vincolante, è stato correttamente applicato al caso di specie.

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