Fisco e contabilità

Riaccertamento ordinario, le variazioni allo schema di bilancio depositato per i consiglieri non fanno ripartire i termini

Preme agli enti l'esigenza di raccordare l'iter di approvazione del nuovo documento di programmazione con i tempi del rendiconto di gestione 2022

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Dopo il deposito ai consiglieri dello schema di bilancio di previsione 2023/25, la variazione conseguente al riaccertamento ordinario dei residui non fa ripartire i termini. Quest'anno, per gli enti ancora in esercizio provvisorio, è particolarmente presente l'esigenza di raccordare l'iter di approvazione del nuovo documento di programmazione con i tempi del rendiconto di gestione 2022, vista la scadenza "unificata" del 30 aprile per entrambi gli atti. A seguito dell'adozione della delibera di giunta di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutica al rendiconto della gestione 2022, s'impone la necessità di adeguare lo schema di bilancio di previsione consegnato ai consiglieri, e non ancora approvato, con le variazioni apportate allo strumento in corso di gestione.

In pratica, nelle more della deliberazione consiliare del bilancio di previsione, il riaccertamento va a modificare il documento già consegnato ai consiglieri, i quali dovranno, dunque, "votare" un bilancio "variato" per effetto delle reimputazioni delle entrate, delle spese e del fondo pluriennale vincolato.

L'articolo 228, comma 3 del Tuel stabilisce l'obbligo, per l'ente locale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, di provvedere all'operazione di riaccertamento consistente nella revisione delle loro ragioni per il mantenimento, in tutto o in parte, e della corretta imputazione in bilancio. Il riaccertamento va approvato dalla giunta, con un unico atto deliberativo, dopo il preventivo parere da parte dell'organo di revisione. Le operazioni di verifica dei residui determinano inevitabilmente, per effetto delle reimputazioni di voci attive e passive, variazioni sulle annualità 2023 (e anni successivi). Le obbligazioni, già iscritte nella annualità 2022, la cui esigibilità scadrà negli esercizi 2023 e successivi, devono essere reimputate tramite variazioni di bilancio. In caso di rateizzazione di un'entrata, nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, si possono verificare ulteriori reimputazioni agli esercizi successivi.

Considerato, inoltre, che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere all'operazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Per gli enti in quest'ultima casistica che hanno consegnato lo schema di bilancio 2023/25 ai consiglieri per la successiva approvazione entro i termini del regolamento di contabilità, queste variazioni devono essere effettuate sia sul bilancio provvisorio in corso di gestione sia sullo schema del nuovo bilancio di previsione, depositato in consiglio.

La questione è stata disciplinata al paragrafo 4.2 del principio di programmazione all'Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011, secondo il quale, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, la giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Documento unico di programmazione e al bilancio provvisorio in corso di gestione. Trattandosi di atto gestionale, la giunta, con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui - o con atto separato - modifica anche lo schema di bilancio depositato ai consiglieri e il Dup. Questa variazione non fa riaprire i termini per il deposito dei documenti ai consiglieri e ripartire il conteggio dei giorni a disposizione di quest'ultimi. Dovranno, al riguardo, essere applicate le previsioni del regolamento di contabilità "armonizzato" di cui ogni ente dovrebbe essere dotato. É utile rimarcare, che questa circostanza deve essere disciplinata all'interno del regolamento di contabilità, prevedendo la migliore definizione dei tempi e delle procedure per la presentazione di emendamenti dalla giunta (oltre che dal consiglio) agli schemi di bilancio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©