Accesso agli atti, chi esercita il diritto non è tenuto a fornire gli estremi del documento richiesto
Qualora la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga trovata, l’amministrazione è tenuta a indicare le concrete ragioni dell’impossibilità
Chi esercita il diritto di accesso non è tenuto a fornire gli estremi del documento richiesto (data o numero di protocollo), essendo sufficiente che fornisca elementi idonei alla identificazione dello stesso. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con l’ articolo 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 ( «L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione...
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