I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Accrual, serviranno nuovi indicatori e una nuova armonizzazione normativa?

di Alessandro Basile (*) e Gaetano Oliva (**) - Rubrica a cura di Anutel

Continua il dibattito sulla riforma contabile Accrual che vede assegnare ai servizi finanziari degli enti locali un ruolo centrale nella ristrutturazione dei processi amministrativi e contabili.

L’approccio per fasi (phased approach) dell’IPSAS 33 e l’approccio top-down del Governo per l’avvio del nuovo sistema di contabilità, sembrano non attenzionare contestualmente i contenuti delle norme del Tuel, del Dlgs 165/2001 e degli altri dispostivi che regolano la responsabilità dirigenziale e la valutazione delle performance dei dirigenti dei servizi finanziari nonché la gestione e il controllo degli enti locali; norme oggi evidentemente collegate alla contabilità finanziaria. Si assiste ad un enforcement dei carichi di lavoro e delle responsabilità di coordinamento e avvio della nuova contabilità Accrual in assenza di una verifica preliminare della sussistenza e disponibilità di risorse e competenze finanziarie, umane e strumentali, cruciali per l’applicazione delle norme in materia di responsabilità e performance dirigenziali. Le disposizioni previste all’articolo 7 del Dm 6 agosto 2025 per la gestione della fase pilota trovano di fatto poca aderenza rispetto agli altri dispositivi normativi richiamati.

L’avvio di un doppio binario per la tenuta della contabilità degli enti locali appare la strada intrapresa anche alla luce dei recentissimi interventi normativi sulla tenuta della contabilità finanziaria e l’importanza del bilancio di cassa e alla luce del Dm del 6 agosto 2025.

Infatti, a distanza di oltre un decennio dall’introduzione della contabilità finanziaria potenziata, il Dl 155/2024 articolo 6 comma 1 ha introdotto l’obbligo di adottare e aggiornare il programma annuale dei flussi di cassa. Adempimento aggiuntivo che già vede i responsabili dei servizi finanziari alle prese con l’elaborazione delle previsioni di competenza e di cassa relative al bilancio tecnico 2026-2028. L’adozione del programma annuale dei flussi di cassa dovrebbe di fatto affiancare gli allegati al bilancio di previsione 2026-2028 e consentire di ottimizzare la funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria e la corretta applicazione dell’articolo 183 comma 8 del Tuel. La veridicità, attendibilità, prudenza, correttezza delle previsioni dovrà essere dimostrata nei fatti (operativamente) dal programma annuale dei flussi finanziari quale nuovo strumento di governance dell’ente locale.

Le problematiche operative, tuttavia, non mancano anche questa volta, le funzioni automatiche dei software gestionali relative ai controlli e allineamenti di cassa determinano stanziamenti di cassadeterminati attraverso la previsione di incassi/pagamenti anche dei residui iscritti (presenti) in bilancio. Ad oggi, l’intervento puntuale e manuale sui singoli capitoli di spesa e di entrata consente di elaborare previsioni di cassa aderenti al programma annuale dei flussi e a quanto previsto all’articolo 153 comma 4 del Tuel. circa l’attendibilità e correttezza delle previsioni di bilancio.

La logica della contabilità Accrual per gli aspetti finanziari è invece (ovviamente) differente: costi e ricavi saranno registrati indipendente dal momento del pagamento (quando sono effettivamente maturati) prescindendo dall’applicazione dei principi di prudenza e attendibilità cui devono improntarsi le previsioni di bilancio; come evidenzia ITAS n. 1 il rendiconto finanziario rappresenta i flussi di cassa in entrata e in uscita delle attività operative, di investimento e di finanziamento; il rendiconto finanziario dei flussi di cassa è predisposto utilizzando il metodo diretto ed è obbligatorio.

Tutto corretto secondo la tabella di marcia della riforma ancorata all’armonizzazione dei sistemi contabili degli stati europei; tuttavia la nuova logica di codificazione e registrazione dei fatti(degli accadimenti) amministrativi e gestionali è totalmente disallineata con le norme del Tuel legate alla gestione finanziaria degli enti, agli indicatori di bilancio, ai controlli, agli indicatori del Dm 2018 (deficitarietà strutturale), ai quali sono collegate le norme sulle valutazioni delle perfomance e sul controllo di gestione.

Il soccorso a chiarimento del Dm del 6 agosto 2025 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono l’intervento di riconfigurazione dei processi amministrativi, operativi e dei sistemi informativi, dei meccanismi di funzionamento, la segmentazione in attività e attori sembrerebbe in fase attuativa estremamente difficoltosa in termini di risorse, tempi, contenuti. Sotto questo punto di vista davvero innovativo è il fatto che il concetto di “procedimento amministrativo” caratterizzante le norme di funzionamento e di controllo dell’ente locale venga sostituito dal concetto di “processo amministrativo” (proprio della logica aziendalista e del management), che dovrà essere classificato, scomposto e oggetto di puntuale ricognizione.

Se da una parte viene confermata la funzione autorizzatoria della spesa della contabilità finanziaria attraverso il sistema di budgeting e dei processi di esecuzione del bilancio autorizzatorio (articolo 5 comma 3); dall’altra non sono previsti invece interventi modificativi relativi ad indicatori di performance, di rendicontazione/reporting, di controllo della gestione.

E quindi, ad esempio i parametri P2 – (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) P3 – (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) e P8 - Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), vedono, ancora la centralità degli incassi nel determinare lo stato di salute dell’Ente locale con le conseguenze sulla governance e sul condizionamento delle azioni amministrative collegate agli effetti degli articoli 242 e 243 del Tuel; allo stesso tempo anche il piano degli indicatori da allegare al rendiconto della gestione evidenzia l’importanza dell’andamento delle riscossioni nel monitorare l’attendibilità delle previsioni a consuntivo.

Le indicazioni recenti della Corte dei conti (deliberazione Sardegna 149/2025) continuano intanto ad evidenziare l’importanza del parametro P2 per il monitoraggio dello stato di salute degli enti locali (attendibilità previsioni, autofinanziamento dell’ente e solidità della riscossione) per non parlare anche delle altre norme del Tuel che regolano gli obblighi dell’attivazione dei vincoli di cassa per alcune entrate determinando di fatto la reale capacità di spesa, di programmazione e sviluppo dell’ente locale. La delibera della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 168/2025 ha confermato quanto già espresso nella deliberazione n. 124/VSG: la gestione della cassa vincolata deve essere supportata da monitoraggio e controlli puntuali.

Il rendiconto finanziario Accrual viene introdotto come strumento che permette di identificare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, di comprenderne le cause e di adottare misure correttive adeguate. Il prospetto del conto economico presenta due colonne che espongono i valori contabili del bilancio di previsione o budget iniziale, nonché quelli del bilancio definitivo (ove presente), per facilitare il raffronto con i valori contabili consuntivi del bilancio di esercizio. L’analisi di reporting (prevista dal nuovo Dm del 6 agosto 2025) dei processi amministrativi e dei flussi operativi dovrebbe consentire agli amministratori pubblici di valutare se l’ente è in grado di generare liquidità sufficiente dalle proprie operazioni per finanziare le spese correnti.

La dicotomia nella gestione dei flussi di cassa risiede dunque nella differenza tra attività di budgeting autorizzatorio della spesa della contabilità finanziaria (prevista nelle norme del Tuel) e raffronto tra budget inziale e bilancio definitivo in Accrual che alimenta il flusso informativo di reporting per la governance locale.

La rilevazione di cassa oggetto del rendiconto finanziario dell’Accrual, però, sembrerebbe non supportare in pieno i processi decisionali e le scelte degli organi di indirizzo politico-amministrativo invece ancorate fortemente a una serie di vincoli di legge sulla programmazione, gestione e il controllo consuntivo nella dimensione finanziaria.

La transizione in Accrual volta al potenziamento della governance dell’ente locale, al miglioramento quali-quantitativo dei flussi informativi, al rafforzamento dei controlli della gestione e della rendicontazione dovrebbe essere dunque affiancata dal coordinamento o, meglio, dall’armonizzazione” delle norme del Tuel. Serviranno nuovi indicatori finanziari, economico-patrimoniali consuntivi di bilancio per l’ente locale oltre agli indicatori in vigore ? Serviranno nuovi indicatori per la misurazione del “Valore pubblico” oltre al patrimonio netto pubblico che si armonizzino con le altre metodologie e indicatori già elaborati (ad esempio Istat – Cervap) e introdotti nel Piao?

(*) Dirigente del bilancio e servizi finanziari del Comune di Ragusa
(**) Dirigente delle entrate del Comune di Catania

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