Incentivi tecnici, graduatorie concorsuali, aspettativa sindacale e polizia locale
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Incentivi tecnici anche al personale delle società in house per gli affidamenti a terzi
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), con il parere n. 3707 del 2 ottobre 2025, ha chiarito che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 45 del Dlgs 36/2023 spettano anche al personale tecnico delle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono in house servizi pubblici e che svolgono attività di stazione appaltante.
Il Mit ha ribadito che, in tale ipotesi, la società è tenuta all’applicazione integrale delle regole del codice dei contratti, inclusa la disciplina incentivante, purché l’attività sia riconducibile a procedure di affidamento a terzi.
Diversamente, quando il rapporto intercorre soltanto tra l’ente controllante e la società in house, si tratta di attività di autoproduzione, per le quali manca la terzietà richiesta dalla norma. In questo caso, non è ammessa l’erogazione degli incentivi, poiché la società agisce come “prolungamento operativo” dell’amministrazione controllante e non come soggetto distinto.
Il principio è stato confermato anche dalla Corte dei conti Lombardia, delibera n. 128/2025/PAR, e riprende quanto già espresso nel parere n. 36 del 3 luglio 2024, che aveva escluso la spettanza dei compensi in presenza di immedesimazione organica tra ente e società.
Graduatorie concorsuali: l’integrazione non riapre i termini di validità
Quando un’amministrazione integra una graduatoria di concorso per reinserire un candidato escluso a seguito di decisione del giudice, la data di decorrenza della graduatoria resta ancorata all’approvazione originaria.
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 settembre 2025, n. 7579, che ha ritenuto l’inserimento del candidato una rettifica formale e non una riformulazione sostanziale.
Nel caso concreto, l’amministrazione aveva riammesso un candidato precedentemente escluso, con il semplice effetto di far slittare di una posizione un altro concorrente, senza modificare punteggi o ordini di merito. Per il giudice amministrativo, questo intervento “non è idoneo a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria”, in quanto non ne altera la struttura né il contenuto sostanziale.
Solo un provvedimento di annullamento e sostituzione dell’intera graduatoria può far decorrere un nuovo termine di efficacia, poiché comporta l’estinzione dei rapporti giuridici sorti sulla base di quella precedente.
L’arresto del Consiglio di Stato ha così chiarito che la mera integrazione disposta in esecuzione di una sentenza non può essere utilizzata per prolungare artificialmente la validità delle graduatorie concorsuali, a tutela del principio di certezza e del buon andamento amministrativo.
L’aspettativa sindacale non retribuita non incide sull’anzianità di servizio
La Corte dei conti Sardegna, con la deliberazione n. 147/2025/SUCC del 22 settembre 2025, ha chiarito che l’aspettativa sindacale non retribuita non può essere computata ai fini dell’anzianità di servizio, trattandosi di una sospensione dell’attività lavorativa.
Il Collegio contabile ha richiamato la giurisprudenza dell’adunanza generale del Consiglio di Stato n. 1051/2023, secondo cui l’assenza di prestazione nel periodo di aspettativa comporta la non maturazione dell’anzianità di ruolo, salvo specifica disposizione derogatoria.
I magistrati contabili hanno distinto inoltre l’aspettativa dal distacco sindacale: nel primo caso il rapporto di lavoro è sospeso, con conseguente interruzione degli obblighi retributivi; nel secondo, invece, il rapporto resta attivo e il datore di lavoro continua a corrispondere la retribuzione, pur in presenza di mutamento del soggetto beneficiario della prestazione.
La pronuncia, che trae origine dal caso di un dirigente scolastico, si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 4252/2019; Cassazione n. 5661/1999) che riafferma la diversa natura e gli effetti giuridici dei due istituti, escludendo che l’aspettativa non retribuita possa produrre anzianità utile a fini economici o di carriera.
Polizia locale e Unioni di Comuni: serve uniformità nell’attivazione del servizio
Nel caso di Unioni che intendano attivare il servizio associato di polizia locale soltanto per alcuni Comuni aderenti, è necessario assicurare una disciplina uniforme e coerente con le finalità dell’esercizio associato.
È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno nel parere del 6 ottobre 2025, disponibile nella banca dati Dait, secondo cui l’attivazione parziale del servizio potrebbe “creare disparità tra gli enti aderenti e vanificare la finalità di maggiore efficienza che ispira la gestione unitaria”.
Il Ministero ha osservato che, pur potendo l’Unione prevedere una fase iniziale di attivazione nei Comuni di minore dimensione, tale scelta deve essere espressamente disciplinata dal regolamento, individuando criteri, tempi e modalità di estensione all’intero territorio.
Il parere ha richiamato la necessità di una chiara regolamentazione organizzativa e di una gestione coordinata delle risorse e del personale di polizia locale da parte del comandante o del responsabile del servizio, ribadendo che l’obiettivo primario dell’unione resta quello di un esercizio associato effettivamente unitario delle funzioni di polizia municipale.