Affidamento obbligato per gli enti locali con scarsa capacità di riscossione delle entrate
La proposta di legge di bilancio 2026 introduce delle misure volte al miglioramento della riscossione, specie coattiva, delle entrate degli enti locali, alla luce dei non soddisfacenti risultati registrati a livello complessivo. L’ultima relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali mostra infatti, un tasso di riscossione dei residui delle entrate tributarie di circa il 57 per cento nel 2023, pur se con situazioni molto differenti sul territorio nazionale.
La soluzione scelta è quella di introdurre un altro soggetto legittimato alla riscossione coattiva delle entrate locali, a cui gli enti possono e in alcuni casi devono affidare la stessa. Soggetto che si aggiunge a quelli già oggi contemplati dalla normativa (Agenzia delle entrate riscossione-Ader, concessionari iscritti all’albo ex articolo 53 del Dlgs 446/1997, società in house, gestori dei rifiuti).
L’articolo 118, comma 3, dello schema di legge di bilancio, modificando l’articolo 2 del Dl 193/2016, aggiunge la possibilità per gli enti locali di affidare direttamente la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie o patrimoniali oltre che Ader anche ad Amco (Asset management company Spa), la società pubblica controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che si occupa della gestione e del recupero di crediti deteriorati, principalmente bancari e pubblici, che acquisisce pacchetti di crediti da banche e altri soggetti. L’affidamento deve avvenire mediante apposita deliberazione, si ritiene adottata ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997 e, quindi, di competenza, per i Comuni, del Consiglio comunale (con annesso parere dell’Organo di revisione). L’affidamento avviene secondo le condizioni che saranno stabilite da un apposito atto, il cui contenuto deve essere definito da uno specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro il 1° marzo 2026. La norma stabilisce altresì che l’affidamento può riguardare non soltanto i carichi da affidare, ma anche quelli in precedenza gestiti da Agenzia delle entrate riscossione oggetto di discarico automatico o anticipato, ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 110/2024 (articolo 211 del Dlgs 33/2025 dal 1° gennaio 2026). Aggiungendo, quindi, un’altra possibilità di gestione dei predetti carichi discaricati a quelle già previste dalla norma (gestione diretta, affidamento a uno dei soggetti previsti dall’articolo 52, comma 1, lettera b, del Dlgs 446//1997, riaffidamento ad Ader).
La società pubblica provvederà alla riscossione dei crediti degli enti, che restano di loro titolarità non verificandosi alcuna cessione, secondo delle specifiche condizioni definite, come detto, da apposito decreto. Per svolgere questa funzione la società avrà, limitatamente ai crediti in gestione, i medesimi poteri di Ader in materia di riscossione coattiva (titolo VI Dlgs 33/2025) e di accesso alle banche dati (articolo 224 del Dlgs 33/2025), pur se dal coordinamento delle norme vigenti non sembra che la stessa possa introitare direttamente le somme riscosse (a differenza di Ader e delle società in house). Amco potrà costituire per questa attività uno o più patrimoni destinati, ai sensi dell’articolo 2447 bis del codice civile, di importo anche superiore al 10% del patrimonio netto della società (in deroga al limite civilistico). Sarà una delibera del consiglio di amministrazione a determinare i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.
La società, per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva, si avvarrà di uno o più operatori dotati di specifici requisiti, da selezionarsi con procedura comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, ossia dei soggetti iscritti all’albo dei concessionari di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997. Questi soggetti, quindi, non escono di scena dal panorama della riscossione locale, ma oltre che direttamente da parte degli enti potranno ricevere specifici affidamenti da parte di Amco. Resta da capire il tipo di rapporto che si instaurerà tra Amco e i soggetti iscritti all’albo; mentre nel caso di affidamento della riscossione a quest’ultimi da parte degli enti locali si instaura un rapporto di concessione (pur con il divieto di incasso diretto delle somme), è da comprendere se il rapporto tra Amco e gli iscritti all’albo sia invece piuttosto un appalto, sotto forma di affidamento di servizi strumentali, ovvero di nuovo una concessione (circostanza che appare piuttosto anomala dato che già Amco è concessionario degli enti, che restano titolari dei crediti affidati. Anche se tra i criteri per la scelta dei soggetti fissati dalla norma si richiede l’idoneità del soggetto ad assumere il rischio operativo, che è invece uno dei tipici rischi che gravano sul concessionario).
La scelta degli operatori partner da parte di Amco avviene con procedure competitive. La società, divenuta pubblica per effetto dell’articolo 7 del Dl 59/2016, non rientra nel campo di applicazione del testo unico delle società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016), come previsto dall’articolo 26, comma 12-bis del medesimo decreto e alla stessa non si applica il codice dei contratti pubblici (delibera del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2018 e determinazioni e relazioni sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria di Amco della Corte dei conti). Tuttavia, la norma ha imposto che la scelta dei soggetti iscritti all’albo di cui si avvarrà Amco avvenga con procedure comparative che rispettino alcuni tra i principi cardine anche del codice dei contratti pubblici, quali la trasparenza, l’imparzialità e la concorrenza. In particolare, la norma detta anche i criteri specifici che dovranno essere seguiti per la scelta dei partner da parte di Amco, quali l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria e l’idoneità degli stessi a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività e l’assunzione del rischio operativo; la capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra giudiziale; la capacità organizzativa, tecnologica ed operativa, compresa la disponibilità di strumenti informatici e personali qualificati e numericamente adeguato; la dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano l’assenza di eventuali conflitti di interesse.
L’aspetto però più impattante di questa norma è l’obbligatorietà dell’affidamento della riscossione coattiva ad Amco per quegli enti che non si sono avvalsi spontaneamente di questa facoltà e che registrano, al termine dei contratti di affidamento in essere della predetta riscossione coattiva, una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate tributarie (imposte e tasse) e delle entrate extratributarie inferiore a quella che sarà definita da apposito decreto ministeriale. Resta da capire, per gli enti che hanno affidato la riscossione ad Ader, come si individua il momento di scadenza del contratto, tenuto conto che le delibere di affidamento sono normalmente valide fino a diversa decisione (proprio per la natura in qualche modo di gestore di ultima istanza affidata al gestore pubblico della riscossione nell’attuale assetto normativo).
Si tratta di un’evidente deroga alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di gestione delle proprie entrate (pur non esplicita), che comprime l’autonomia dei medesimi enti, sacrificandola per il raggiungimento dell’obiettivo dell’incremento della riscossione delle entrate; deroga che, tuttavia, evidenzia una certa “sfiducia” nelle capacità gestorie degli enti, ai quali in definitiva sembra essere attribuita totalmente la responsabilità degli scarsi risultati ottenuti, tenuto conto che i soggetti che comunque provvederanno alla riscossione delle entrate, sotto “il cappello” di Amco, sono in buona sostanza gli stessi a cui oggi gli enti possono affidare la riscossione coattiva, al di fuori di Ader.
(*) Vice presidente Anutel
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2/12/2025, Cesena: IL CREDITO TRIBUTARIO E PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI TRA SUCCESSIONI E DIRITTO DELLA CRISI (EX FALLIMENTO) (9,00-16,00)
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