Amministratori-professionisti: ok al contributo senza sospendere l’attività
Presupposto indefettibile è l’esistenza di una posizione contributiva già attiva presso l’ente previdenziale o la cassa di riferimento
Il contributo forfettario disciplinato dall’articolo 86, comma 2, del Dlgs 267/2000 spetta agli amministratori locali lavoratori non dipendenti solo a seguito di specifica richiesta dell’interessato; il diritto riguarda l’intero genus del lavoro autonomo (non solo i liberi professionisti, ma anche artigiani e commercianti); presupposto indefettibile è l’esistenza di una posizione contributiva già attiva presso l’ente previdenziale o la cassa di riferimento.
È quanto affermato dalla Corte dei conti...