Fisco e contabilità

Aziende speciali, mutui, giudizio di conto e tempi di pagamento: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Nozioni di contributi a carico delle finanze pubbliche

La nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, di prevista dall’articolo 6, comma 2, Dl 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale dell’azienda speciale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio, quand’anche finalizzate al pareggio del bilancio. La deliberazione n. 9/2019 della Sezione delle Autonomie, del resto, ha incluso nelle “erogazioni a titolo di contratto di servizio”, non riconducibili alla nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” e che determinano l’inoperatività dell’articolo 6, comma 2, Dl 78/2010, non solo i corrispettivi contrattuali in senso stretto, connotati dal carattere della sinallagmaticità; ma anche eventuali poste a titolo di ripiano perdite, allorché previste dal contratto di servizio. La previsione di simili erogazioni nell’ambito del contratto di servizio, in quanto connaturate alla mission dell’azienda speciale, vale infatti a distinguerle dai contributi, che possono essere erogati o meno dall’ente locale, previsti dall’articolo 114, comma 6, del Tuel, ricadenti nella nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 298/2025

Mutuo ed escussione di fideiussione

Secondo la deliberazione n. 15/2024 della Sezione delle Autonomie «è da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica». La conseguente assunzione «del mutuo da parte dell’ente locale, nondimeno, deve soggiacere alle seguenti condizioni: l’importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell’investimento». L’obbligo di contenere strettamente l’importo del mutuo al debito residuo senza ulteriori oneri è volto a evitare che aggravi di spesa, quali penali e interessi, siano identificabili alla stregua di nuovo indebitamento, il che sarebbe ingiustificato dal quadro delle disposizioni contabili. La verifica della riduzione del valore finanziario totale della passività in forza del nuovo mutuo deve avvenire utilizzando il criterio del valore attualizzato, ovverosia attraverso il confronto tra il valore attualizzato delle rate residue del mutuo originario rispetto a quelle del nuovo mutuo. Infine, il piano di ammortamento della operazione di rinnovo del debito non può avere una durata superiore alla vita utile dell’investimento: tale indicazione è fedele espressione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della legge 243/2012, quale parametro interposto dell’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 185/2025

Improcedibilità del giudizio di conto in assenza di parifica

Costituisce elemento di improcedibilità del giudizio di conto l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato, infatti, costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’articolo 140, comma 3 del codice della giustizia contabile. Inoltre, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione, come previsto dall’articolo 618 del Rd 827/1924, costituisce un elemento imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l’esame giudiziale dello stesso.
Sezione giurisdizionale regionale della Calabria - Sentenza n. 216/2025

Tempi di pagamento

L’indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dall’articolo 9 del Dpcm 22 settembre 2014, deve tendere a un risultato negativo, in quanto si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni. La Sezione ha chiarito che l’articolo 41 del Dl 66/2014 ha introdotto l’obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l’importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall’articolo 33 del Dlgs 33/2013. Perseguire un miglioramento nella gestione dei tempi di pagamento consentirà, nel tempo di ridurre l’accantonamento obbligatorio a titolo di fondo di garanzia dei debiti commerciali (articolo 1, commi 859 e seguenti della legge 145/2018), non solo liberando risorse utili all’erogazione di servizi alla comunità amministrata, ma anche riducendo il rischio di contenziosi legati alla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente nonché prevenendo l’eventuale insorgere di potenziali profili di responsabilità erariale.
Sezione regionale di controllo del Lazio - Deliberazione n. 99/2025

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