I temi di NT+L'ufficio del personale

Compatibilità tra Cug e Upd, stabilizzazioni, assessori e valutazione dei titoli

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Cug e Upd, incarichi compatibili salvo conflitti

L’Autorità nazionale anticorruzione, con il parere n. 3932/2025, ha chiarito che gli incarichi di presidente del comitato unico di garanzia (Cug) e di membro dell’ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) possono coesistere, purché non emergano situazioni concrete di conflitto di interessi.
La posizione dell’Anac si fonda su una lettura coordinata dell’articolo 57 del Dlgs 165/2001, che definisce le funzioni del Cug, e della direttiva Pcm n. 2/2019, oltre alle linee guida del 2011 che richiedono la scelta del presidente tra i dipendenti di ruolo.
La compatibilità non è preclusa da norme specifiche, ma l’amministrazione deve verificare se la contemporanea titolarità degli incarichi possa minare l’imparzialità, anche solo potenziale. Il riferimento è l’articolo 7 del Dpr 62/2013, che impone l’obbligo di segnalazione e astensione in presenza di situazioni idonee a pregiudicare l’indipendenza del funzionario.
L’Anac ha quindi raccomandato una valutazione preventiva sull’assenza di conflitti e, soprattutto, di evitare la concentrazione di incarichi in capo al presidente del Cug se ciò può determinare un rischio strutturale per il buon andamento amministrativo.

Stabilizzazioni e abuso del tempo determinato, serve un nesso diretto

La questione dell’abuso nella reiterazione dei contratti a termine torna a essere centrale nella valutazione sulla validità della stabilizzazione del personale precario. La Cassazione ha ribadito che l’immissione in ruolo può avere un’efficacia riparatoria solo quando esiste un nesso immediato e diretto tra l’abuso e l’assunzione a tempo indeterminato.
Secondo la Corte, la successiva stabilizzazione non sana automaticamente le illegittimità pregresse se avviene mediante un concorso riservato, anche qualora quest’ultimo sia aperto esclusivamente ai dipendenti già a termine. L’abuso, in questo caso, rappresenta un mero antecedente che offre una possibilità, ma non determina l’assunzione.
È quanto stabilito nell’ordinanza 11 ottobre 2025, n. 27242, della Corte di Cassazione.

Responsabilità degli uffici agli assessori, quando si può fare

Il Ministero dell’Interno, con il parere pubblicato il 6 novembre 2025, ha affermato che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è possibile attribuire a un componente dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi. La deroga, finalizzata al contenimento della spesa, richiede tuttavia condizioni stringenti.
Il fondamento normativo è l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, che consente di superare – in via eccezionale – la separazione tra politica e gestione stabilita dall’articolo 107 del Tuel. La scelta deve però essere prevista nello statuto o in un regolamento che ridisegni l’assetto organizzativo e che motivi l’assenza di figure interne idonee.
È stato inoltre ricordato che, negli enti senza dirigenza, le funzioni gestionali competono ai titolari di incarichi di elevata qualificazione. L’assegnazione dell’ufficio a un assessore è quindi possibile solo se l’ente è privo di personale di elevata qualificazione con competenze adeguate.

Titoli di riserva del personale interno valutabili anche se non dichiarati

Il titolo di riserva per il personale interno, previsto dall’articolo 24 del Dlgs 150/2009, può essere valutato anche se non indicato nella domanda, purché il dipendente ne fosse già in possesso al momento della candidatura e lo produca nei termini indicati dall’amministrazione prima della graduatoria.
È quanto confermato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 28 ottobre 2025, n. 8336. Secondo i giudici, la funzione della riserva è quella di valorizzare l’esperienza professionale maturata all’interno dell’ente e tale finalità non può essere compressa da adempimenti formali privi di specifica sanzione di inammissibilità. La richiesta di indicazione nella domanda costituisce un onere procedimentale, non un vincolo decadenziale.
La rilevanza del titolo, infatti, emerge nella fase intermedia tra la prova selettiva e la pubblicazione della graduatoria, momento in cui l’amministrazione può acquisire la documentazione necessaria.