Trasparenza e dirigenza pubblica: chiariti dall’Anac gli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali
Con il parere del 22 ottobre 2025 (fascicolo Anac n. 3938/2025), l’Autorità nazionale anticorruzione ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera f) del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione e comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi dirigenziali.
La questione si colloca all’interno del più ampio dibattito giuridico sul bilanciamento tra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza, già oggetto di un significativo intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, che ricordiamo, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1-bis, del Dlgs n. 33/2013, in quanto prevedeva la pubblicazione generalizzata di dati personali di tutti i titolari di incarichi dirigenziali (come le dichiarazioni dei redditi, i diritti reali e le partecipazioni societarie) nella trasparenza amministrativa.
Quadro normativo
L’articolo 14 del Dlgs n. 33/2013 ha previsto l’obbligo di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali, una serie di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di collaborazione o di dirigenza.
Tuttavia, con riferimento ai dirigenti pubblici non rientranti nelle ipotesi previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 (incarichi dirigenziali di livello generale), la disciplina è rimasta sospesa in attesa dell’adozione del regolamento attuativo previsto dall’articolo 1, comma 7, del Dl 162/2019 (convertito con modificazioni nella legge 8/2020).
Il termine per la sua emanazione, inizialmente fissato al 30 aprile 2021 dal cosiddetto “decreto milleproroghe 2021”, è decorso senza che il regolamento sia stato adottato, né sono intervenute ulteriori proroghe.
Alla luce di ciò, l’Anac, nel parere in esame, ha ribadito che gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 14 per i dirigenti – inclusi quelli sanitari – sono tuttora sospesi, in attesa del completamento del quadro regolamentare.
Comunicazione interna e pubblicazione: due obblighi distinti
Pur essendo sospesa la pubblicazione, l’Autorità ricorda che permane l’obbligo di comunicazione interna dei dati patrimoniali e reddituali, previsto dall’articolo 13, comma 3, del Dpr 16 aprile 2013, n. 62 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”).
Tale disposizione impone ai dirigenti di comunicare alle amministrazioni di appartenenza:
- le partecipazioni azionarie e gli interessi finanziari che possano porli in situazioni di conflitto di interessi;
- le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sulle persone fisiche.
Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, la distinzione tra pubblicazione e comunicazione risponde a una differente funzione:
- la pubblicazione ha finalità di trasparenza esterna e controllo diffuso da parte dei cittadini;
- la comunicazione persegue una finalità interna di prevenzione dei conflitti di interesse e di controllo sull’integrità dei dirigenti.
La Consulta, infatti, ha ritenuto illegittima solo la pubblicazione generalizzata dei dati reddituali e patrimoniali, in quanto sproporzionata rispetto agli obiettivi di trasparenza, ma non ha escluso l’obbligo di comunicazione alle amministrazioni, da considerarsi conforme al principio di proporzionalità e al buon andamento ex articolo 97 della Costituzione.
La giurisprudenza più recente: il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 267/2025.
Il parere ha richiamato altresì la sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025 del Consiglio di Stato, Sezione V, che ha confermato la legittimità dell’obbligo imposto da un Comune ai propri dirigenti di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale.
Il giudice amministrativo ha sottolineato che questa comunicazione deve comprendere anche i redditi provenienti da altre amministrazioni o da soggetti privati, in quanto la conoscenza della provenienza dei redditi è essenziale per la verifica di eventuali interferenze con l’imparzialità del dirigente.
La decisione consolida un orientamento volto a riconoscere l’obbligo di comunicazione patrimoniale come strumento interno di prevenzione della corruzione, in linea con il sistema delineato dal piano nazionale anticorruzione e dalle linee guida Anac sui codici di comportamento (Delibera n. 177/2020).
Profili sanzionatori e sistemi di controllo
L’Anac ha chiarito che l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione può configurare una violazione dei doveri di trasparenza e integrità, comportando l’attivazione di procedimenti disciplinari.
L’Autorità ha suggerito inoltre di rafforzare i controlli interni, prevedendo:
- la verifica periodica dell’avvenuto deposito delle dichiarazioni;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute;
l’integrazione dei codici di comportamento con specifiche misure di vigilanza e monitoraggio.
Queste previsioni trovano fondamento nelle linee guida Anac per gli enti del servizio sanitario nazionale (Delibera n. 385 del 29 marzo 2017), che insistono sulla necessità di una gestione trasparente e responsabile con particolare riguardo alla dirigenza sanitaria.
Il parere Anac che oggi abbiamo analizzato, offre una ricostruzione coerente del sistema degli obblighi di trasparenza, alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali.
L’Autorità ha confermato che la pubblicazione dei dati dei dirigenti resta sospesa in attesa del regolamento, ma permane l’obbligo di comunicazione interna dei dati patrimoniali e reddituali, funzionale alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla salvaguardia dell’imparzialità amministrativa.
In questa prospettiva, la trasparenza amministrativa, quale presidio normativo a tutela del valore pubblico, si configura non come esposizione pubblica dei dati personali, bensì come responsabilità organizzativa dell’amministrazione, che deve conoscere, monitorare e gestire in modo consapevole le informazioni economiche dei propri dirigenti, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento.
(*) Membro comitato regionale Anutel Abruzzo
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