Concorsi, rimborso spese legali, assunzioni nelle aziende speciali e infortuni sul lavoro
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
I quesiti ambigui nei test concorsuali rendono illegittima la prova
Un test a risposta multipla con più risposte contemporaneamente corrette viola il principio di parità di trattamento e compromette la legittimità dell’intera prova concorsuale.
Nelle selezioni pubbliche basate su test, la risposta valida deve essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, affinché tutti i candidati siano valutati secondo criteri chiari e oggettivi. Solo quesiti formulati in modo univoco e preciso garantiscono la trasparenza e la correttezza dell’esame, in coerenza con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
È quanto ha stabilito il Tar Lazio-Roma, Sezione IV-bis, con la sentenza n. 17627 del 14 ottobre 2025.
Rimborso delle spese legali escluso in caso di condotta negligente
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 16 ottobre 2025, n. 27674, ha chiarito che non sussistono i presupposti per il rimborso delle spese legali del dirigente assolto in sede penale quando l’operato risulti negligente o contrario ai doveri di prudenza e correttezza.
Secondo i giudici, il rimborso non può essere riconosciuto se l’ente si è costituito parte civile e se le condotte del dipendente non rappresentano un esercizio diligente della funzione pubblica, poiché permane il conflitto di interessi con l’amministrazione, valutato ex ante.
L’assoluzione penale, dunque, non comporta automaticamente il diritto al rimborso, che resta escluso quando la condotta, pur lecita sotto il profilo penale, non sia conforme ai principi di correttezza amministrativa.
Le selezioni nelle aziende speciali restano sotto la giurisdizione ordinaria
Le controversie sulle procedure di reclutamento delle aziende speciali rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto questi enti operano secondo il diritto privato e non fanno parte delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001).
Si tratta di soggetti dotati di personalità giuridica e autonomia gestionale che, pur dovendo rispettare i principi di trasparenza e imparzialità, non sono ricompresi nel perimetro pubblicistico delineato per gli enti non economici.
Ne consegue che le controversie sui rapporti di lavoro e sulle procedure di assunzione seguono le regole del giudice del lavoro e non del giudice amministrativo. È quanto ha stabilito il Tar Sicilia-Catania, sezione II, sentenza n. 2874 dell’8 ottobre 2025.
Infortuni sul lavoro, onere della prova al datore
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 24 settembre 2025, n. 26021, ha precisato che, una volta dimostrato dal lavoratore il nesso causale tra attività e infortunio, spetta al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste.
L’obbligo di tutela della salute, fondato sull’articolo 18 del Dlgs 81/2008 e sull’articolo 2087 del codice civile, impone all’impresa di dimostrare di aver adempiuto integralmente al dovere di prevenzione del rischio.
Il lavoratore, invece, è tenuto solo a provare il fatto e le conseguenze dannose, senza dover indicare le specifiche regole violate.



