Fisco e contabilità

Consorzi di enti locali, accantonamenti, conto giudiziale e partecipazioni: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Consorzi di enti locali ed emolumenti

L’assemblea consortile di un consorzio tra enti locali per lo svolgimento in forma associata della gestione di servizi e funzioni pubbliche non può in alcun caso ed in alcuna forma deliberare indennità di carica, gettoni o altri emolumenti a favore del presidente e dei membri del consiglio direttivo in quanto vietato dall’articolo 5, comma 7, ultimo periodo, del Dl 78/2010. La suddetta disciplina, infatti, introduce un divieto espresso e incondizionato di attribuire retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti “in qualsiasi forma” agli amministratori delle forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. La norma, di carattere speciale e prevalente rispetto alla disciplina generale prevista dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto, esclude, ad oggi, la possibilità di applicare ai consorzi la lettura più elastica sviluppata dalla giurisprudenza contabile con riferimento alle aziende speciali. Per quanto riguarda gli amministratori (di comunità montane, unioni di comuni e) di consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 267/2000 per l’esercizio associato di funzioni, infatti, il legislatore ha esplicitamente stabilito che non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti, indipendentemente dall’origine delle risorse con cui l’ente si finanzia. Specificato che detta disposizione è in chiusura di una norma che fa rinvio alle indennità degli amministratori degli enti locali previsto dall’articolo 82, comma 8, del Tuel (e al carattere omnicomprensivo delle stesse ai sensi del comma 7 del medesimo articolo), appare evidente che la sua ratio è anche quella di escludere duplicazioni di indennità a beneficio degli stessi amministratori già percettori.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 297/2025

Altri accantonamenti del rendiconto

In caso di rilascio di garanzia da parte di un ente locale la scelta di accantonare o meno risorse a fronte delle passività potenziali deve, infatti, essere assunta nel rispetto del principio generale della prudenza, prendendo, in primo luogo, in considerazione la capacità dell’ente locale di far fronte alle passività stesse senza ricorrere all’accantonamento. In secondo luogo, la regolarità dei pagamenti del debitore garantito può certamente valutarsi quale ridotto indice di rischio di escussione della garanzia, ma ciò, di per sé, non può indurre a escludere l’opportunità di accantonamenti, soprattutto qualora il debito garantito sia di importo elevato e il debitore non fornisca particolari garanzie di solidità e capienza patrimoniale tali da escludere l’insolvenza. Si evidenzia che, nei casi di particolare rischio per l’ente, la predisposizione di adeguati accantonamenti può divenire addirittura doverosa, a garanzia dell’attendibilità e veridicità dei bilanci e della copertura effettiva degli oneri finanziari, fra i quali rientrano quelli potenziali. La quota di accantonamento dovrà essere commisurata, pertanto, non solo al rischio (più o meno concreto) di escussione della garanzia (da valutarsi alla luce delle condizioni stabilite nel contratto, della regolarità dei pagamenti e della solidità patrimoniale del debitore), ma anche alla complessiva situazione economico-finanziaria dell’ente e, dunque, alla sua capacità di far fronte alle passività, all’ammontare del debito garantito (entità e numero di rate residue), ai costi aggiuntivi da sostenere (per spese, tasse, mancate entrate e per lo stesso recupero del credito), alla sussistenza di eventuali ulteriori garanzie e a ogni altro elemento ritenuto rilevante dall’Amministrazione. Di conseguenza, la metodologia di calcolo del valore di stima degli oneri da accantonare non può corrispondere a quella prevista per gli accantonamenti al fondo contenzioso.
Sezione regionale di controllo del Veneto - Parere n. 190/2025

Compilazione del conto giudiziale modello 21

Nel modello 21 devono essere indicate le generalità dell’agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d’ordine dell’operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note. Nel caso di specie difetta ogni indicazione relativa agli estremi delle ricevute di riscossione, come pure quelli delle quietanze di versamento in tesoreria con i relativi importi, così come prevede in via generale l’art. 616 Rd n. 827/1924. Secondo la giurisprudenza, ancorché redatto su modello irrituale in relazione all’articolo 620 Rd n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento essenziale degli estremi delle ricevute di riscossione e delle quietanze di versamento in tesoreria con i relativi importi non consente la qualifica dell’atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.
Sezione giurisdizionale regionale dell’Abruzzo - Sentenza n. 92/2025

Razionalizzazione delle partecipazioni indirette

La presenza di una società quotata, nel capitale sociale della partecipata indiretta, non esclude l’applicazione del Dlgs 175/2016 nei confronti dell’ente pubblico socio, ove la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società a controllo pubblico, come confermato dalla prevalente giurisprudenza contabile. La previsione di cui all’articolo 1, comma 5, del Dlgs 175/2016, infatti, limita l’applicabilità del decreto alle società quotate solo con riferimento alle disposizioni che hanno come destinatario diretto la società, e non alle norme che gravano sull’amministrazione pubblica socia, come quelle concernenti la verifica della compatibilità delle partecipazioni con le finalità istituzionali (articolo 4) e la loro razionalizzazione (articoli 20 e 24).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©