Appalti

Contratto «mediante corrispondenza», necessario lo scambio di proposta e accettazione

Tar Calabria: ok la forma semplificata per procedure negoziate e affidamenti diretti ma per concludere bisogna esprimer la volontà di obbligarsi

di Stefano Usai

La stipula del contratto mediante «corrispondenza secondo l’uso commerciale» esige un concreto scambio di documenti contenenti proposta e accettazione. In difetto non esiste un «contratto». In questo senso, il Tar Calabria, sez. I, sentenza n. 1637/2025.

La vicenda
Il ricorrente, affidatario di un appalto di lavori, comunicava alla stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo dell’offerta...