Contratto «mediante corrispondenza», necessario lo scambio di proposta e accettazione
Tar Calabria: ok la forma semplificata per procedure negoziate e affidamenti diretti ma per concludere bisogna esprimer la volontà di obbligarsi
La stipula del contratto mediante «corrispondenza secondo l’uso commerciale» esige un concreto scambio di documenti contenenti proposta e accettazione. In difetto non esiste un «contratto». In questo senso, il Tar Calabria, sez. I, sentenza n. 1637/2025.
La vicenda
Il ricorrente, affidatario di un appalto di lavori, comunicava alla stazione appaltante di sciogliersi dal vincolo dell’offerta...