I temi di NT+L'ufficio del personale

Demansionamento, incarichi dirigenziali, contrattazione integrativa e dimissioni in maternità

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Il danno da demansionamento deve sempre essere dimostrato

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 8 ottobre 2025, n. 27043, ha ribadito un principio consolidato: il danno da demansionamento non è mai “in re ipsa”, ma deve essere sempre dimostrato dal lavoratore che si ritiene leso, anche attraverso presunzioni o massime di esperienza.
La Suprema Corte ha precisato che il risarcimento del danno professionale non consegue automaticamente a ogni inadempimento del datore di lavoro, richiedendo invece una specifica attività probatoria. Non è sufficiente invocare genericamente le categorie del danno biologico, professionale o esistenziale: il giudice deve individuare in modo puntuale i fatti rilevanti che consentono di risalire al pregiudizio subito, secondo regole di comune esperienza (Cassazione n. 18560/2019).
Il principio, ricordato anche dall’Aran nella newsletter n. 15 del 15 ottobre 2025, riafferma l’importanza di un accertamento concreto e circostanziato, fondato su elementi oggettivi e non su automatismi presuntivi.

Per gli incarichi dirigenziali è necessaria una valutazione comparativa

Nell’assegnazione di incarichi dirigenziali o assimilati, l’amministrazione deve fornire adeguata motivazione delle scelte, rispettando i principi di correttezza e buona fede e garantendo la partecipazione degli interessati al procedimento.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27287, che estende agli enti locali e alle Regioni i principi dell’articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001. Il conferimento degli incarichi - pur avendo natura negoziale privatistica - non può prescindere da una valutazione comparativa tra gli aspiranti, sorretta da motivazione congrua e verificabile, coerentemente con gli articoli 1175 e 1375 del codice civile e con l’articolo 97 della Costituzione.
La Cassazione ha richiamato precedenti conformi evidenziando che la trasparenza e la tracciabilità delle scelte costituiscono garanzia di imparzialità e tutela per l’amministrazione stessa.

Deroga ai tetti di spesa per la contrattazione decentrata integrativa della Regione Sardegna

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 219/2025/PAR del 14 ottobre 2025, ha chiarito che le risorse aggiuntive previste dalla legge regionale n. 18/2023 non sono soggette ai limiti di spesa di personale previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 né al tetto del trattamento accessorio previsto dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.
Le somme, destinate alla contrattazione decentrata integrativa, hanno infatti natura etero-finanziata e neutralità finanziaria, poiché derivano da trasferimenti regionali esterni al bilancio dell’ente. Non comportando nuovi o maggiori oneri a carico del Comune, restano escluse dai vincoli nazionali in materia di personale.
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 26/SEZAUT/2014/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG) e conferma le stesse conclusioni nella deliberazione n. 218/2025/PAR del medesimo giorno.

Convalida delle dimissioni anche nel periodo di prova

Anche quando intervengono durante il periodo di prova, le dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore nei primi tre anni di vita del figlio devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il chiarimento è arrivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con la nota protocollo n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha precisato che l’obbligo di convalida previsto dall’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/2001 si applica anche in caso di risoluzione anticipata durante il periodo di prova.
La disposizione - volta a prevenire dimissioni estorte o non pienamente consapevoli - opera dunque senza eccezioni rispetto alla fase del rapporto di lavoro, garantendo la tutela effettiva del consenso del genitore lavoratore.