Fisco e contabilità

Esenzioni per l’acconto Imu, la mappa in tre provvedimenti

La previsione del decreto Sostegni potrebbe sovrascrivere le vecchie misure

di Luigi Lovecchio

Rebus esenzioni per l’acconto Imu 2021. In vista della scadenza di mercoledì 16 giugno, i contribuenti devono fare i conti con il sovrapporsi di ben tre disposizioni di esonero contenute nella normativa emergenziale. Si tratta in particolare, in ordine cronologico, del Dl 104/2020, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) e del decreto Sostegni (Dl 41/2020).

Il decreto di agosto 2020

La prima previsione è contenuta nel Dl 104/2020 e riguarda teatri e cinema. Si stabilisce in particolare che gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sono esenti per le intere annualità 2021 e 2022, a condizione che i gestori siano anche i soggetti passivi d’imposta. L’agevolazione è soggetta all’autorizzazione della Commissione Ue, in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La legge di bilancio 2021

L’articolo 1, comma 599, legge 178/2020, ha disposto l’esonero con riferimento alle seguenti fattispecie: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l’esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo. Questa precisazione consente pertanto di applicare l’agevolazione anche nei casi in cui il soggetto che esercita l’attività non è il proprietario dell’immobile. Si pensi, ad esempio, al gestore di un albergo detenuto in leasing. Con riferimento alle attività di bed & breakfast e di affittacamere, le Faq pubblicate sul sito del dipartimento delle Politiche fiscali hanno chiarito che l’attività deve essere svolta in forma imprenditoriale. Le esenzioni della legge di Bilancio sono subordinate al rispetto della normativa unionale in materia di disciplina quadro degli aiuti da Covid 19.

Il Dl 41/2020

Con il decreto Sostegni si è da ultimo disposta l’esenzione per gli immobili posseduti dai soggetti passivi che si trovano nelle condizioni per fruire del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del medesimo Dl 41/2021. Anche in questo caso, è stabilito che l’agevolazione è condizionata alla coincidenza tra soggetto passivo Imu e gestore dell’attività penalizzata. L’esonero deve comunque rispettare il quadro delle regole Ue in ordine alle misure emergenziali.

I rapporti tra norme di esenzione

Un problema di non poco conto riguarda l’individuazione dei rapporti tra le varie previsioni. Si pensi ad esempio a un immobile adibito ad attività fieristica con categoria catastale A10, diversa dunque da quella D. Se si dovesse ritenere, come sembra, che la previsione della legge di bilancio ha natura speciale rispetto al decreto Sostegni, anche se il soggetto passivo avesse diritto al contributo a fondo perduto non gli spetterebbe comunque l’esenzione per difetto di categoria catastale. Potrebbe tuttavia rilevarsi che la norma del Dl 41/2021, diversamente da quanto accaduto con i precedenti decreti ristori, non ha espressamente fatto salve le pregresse disposizioni di esenzione. Se ne potrebbe dedurre che le diverse discipline di esenzione non hanno, tra di loro, un particolare rapporto di specialità. Se così fosse, in tutti i casi in cui si ha diritto al contributo a fondo perduto, l’esenzione della prima rata si applicherebbe sempre.

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