Fisco e contabilità

Fondo sinistri, debiti commerciali e ondo contenzioso: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondo “sinistri” e gestione economale

Si rileva la non inerenza del cosiddetto “Fondo Sinistri” alla cassa economale, in quanto l’articolo 153, comma 7, Dlgs 267/2000 ammette l’utilizzo della gestione di cassa per le spese economali limitatamente a “spese di ufficio di non rilevante ammontare”. Ne deriva che le spese effettuate con questa modalità devono connotarsi, oltre che per l’importo contenuto, anche per la loro “inerenza all’ufficio”, vale a dire per la loro riferibilità funzionale al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’ente. Le spese a carico del cosiddetto “Fondo Sinistri” del Comune non possono essere ricondotte tra quelle gestibili tramite cassa economale. Esse attengono, infatti, al risarcimento dei danni cagionati a soggetti terzi per carente manutenzione di strade e aree pubbliche e, pertanto, riguardano rapporti con cittadini estranei all’organizzazione dell’ente, privi del necessario collegamento funzionale con l’attività amministrativa interna. Queste spese devono, quindi, essere trattate attraverso le ordinarie procedure contabili, ovvero mediante regolare impegno, liquidazione e mandato, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile.
Sezione giurisdizionale regionale della Toscana - Sentenza n. 106/2025

Fondo garanzia per debiti commerciali

Il disposto dell’articolo 1, commi 859-863, della legge 145/2018, prevede che a decorrere dall’anno 2021, con deliberazione dell’organo esecutivo, da adottare entro il 28 febbraio, anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio, deve essere iscritto nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti. Al termine dell’esercizio, lo stanziamento a Fgdc iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (articolo 1, comma 862) e l’importo complessivo dell’accantonamento è costituito, secondo l’interpretazione ampiamente prevalente, dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Deliberazione n. 220/2025

Fondo contenzioso

L’integrale accantonamento del rischio stimato deve avvenire nell’esercizio in cui la passività è rilevata, non potendo essere artificiosamente ripartito su più annualità in base a mere previsioni di definizione temporale del giudizio (cosiddetta “esigibilità presunta”). L’unica deroga consentita dall’ordinamento consiste nella possibilità di suddividere l’accantonamento tra gli esercizi del bilancio di previsione esclusivamente in caso di giudizi di importo particolarmente rilevante, a condizione che siano individuate puntualmente le controversie che giustificano la deroga e sia esplicitata la modalità di ripartizione dell’accantonamento (in quote costanti ovvero secondo una diversa ripartizione). Trattandosi di una deroga a un principio generale, si ritiene necessaria, in ogni caso, una manifestazione di volontà espressa e formalmente motivata da parte dell’Ente.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Deliberazione n. 117/2025

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