Fisco e contabilità

Fondo vincolato, tariffe servizio idrico e conto titoli: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Fondo pluriennale vincolato

La mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato si pone in contrasto con le prescrizioni del par. 5.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011. Il richiamato principio, nel prevedere la costituzione del fondo pluriennale vincolato quale «saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata», precisa che il fondo «garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse». È dunque evidente come la mancata formazione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale abbia impedito (e impedisca), anche in presenza di flussi di cassa sufficienti a far fronte alla spesa, una rappresentazione trasparente della programmazione della spesa ultrannuale e dell’utilizzo delle risorse a ciò destinate.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Deliberazione n. 385/2025

Crisi dell’ente locale e servizio idrico integrato

I provvedimenti di regolazione tariffaria concernenti il servizio idrico emessi dall’Arera devono essere, per quanto possibile, interpretati e applicati in modo coordinato e coerente con le specifiche disposizioni poste dal Dlgs n. 267 del 2000 per gli enti strutturalmente deficitari ovvero in piano di riequilibrio, in modo che l’attuazione di queste ultime risulti comunque garantita. Anche il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4) ammette la possibilità del riconoscimento di una tariffa eccedente il limite di crescita annuale, laddove prevede la possibilità di presentare motivata istanza qualora gli enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del citato limite ordinario, così conferendo alla regolazione un tratto di flessibilità, rendendola adattabile anche all’ipotesi in cui dall’applicazione della metodologia dell’Autorità discenda la determinazione di tariffe non sufficienti ad assicurare i livelli di copertura prescritti. Anche nel caso in cui non volesse accedersi a questa soluzione interpretativa, ravvisando, invece, il radicarsi di un effettivo contrasto fra i due plessi regolatori nel prospettato scenario di inidoneità delle tariffe enucleate attraverso la metodologia stabilita dalla Autorità per assicurare il rispetto delle percentuali minime di copertura la conclusione non muterebbe, non potendosi ascrivere agli atti di regolazione in questione capacità derogatoria della normativa primaria.Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 252/2025

Conto titoli azionari e criterio di valutazione

L’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Conseguentemente, il conto dovrà contenere anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche. Sul piano della valorizzazione dovranno esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile. Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli. Il criterio del valore nominale risulta inidoneo a dar conto della reale situazione finanziaria delle partecipazioni e dell’incidenza delle stesse sul bilancio dell’ente.
Sezione regionale giurisdizionale del Trentino Alto Adige - Sentenza n. 112/2025

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