Gestione economale, consegnatari e piano di riequilibrio: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Gestione economale
La gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni. Ciò premesso, va affermata l’irregolarità delle spese economali, allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti. Relativamente ai pagamenti di bolli auto, avvenuti in contanti presso l’Aci, con utilizzo di fondi economali, a causa della mancanza di carta di credito e bancomat in dotazione all’ente in quel contesto temporale, il collegio ha ritenuto che, pur non potendo essi gravare sul fondo economale, trattandosi di spese ricorrenti e programmabili, ciò non abbia determinato concreti danni per l’amministrazione, considerate l’obbligatorietà e l’indifferibilità del pagamento dei bolli auto.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 158/2025
Consegnatari dei beni
I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione. In questo contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
Sezione giurisdizionale regionale delle Marche - Sentenza n. 157/2025
Diniego approvazione piano di riequilibrio
Il diniego dell’approvazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale di controllo non fa sorgere alcun interesse qualificato, differenziato e attuale del consigliere comunale, perché da questo diniego non può derivare alcun apprezzabile pregiudizio in capo al consigliere stesso. Ciò non soltanto perché l’eventuale scioglimento dell’organo consiliare consegue dall’inosservanza del termine perentorio stabilito dal Prefetto per la dichiarazione di dissesto, e dunque da un evento futuro e incerto, ma anche perché tra la procedura di riequilibrio e quella di dissesto, oltre a sussistere una sostanziale continuità dei presupposti, non si determina alcun peggioramento della situazione giuridica del singolo consigliere e del suo diritto all’ufficio. L’idea stessa, sottesa al ricorso, secondo cui la dichiarazione di dissesto determinerebbe un effetto reputazionale negativo per l’intera comunità amministrata, è priva di qualsiasi fondamento normativo e, anzi, ribadisce la riscontrata assenza di un’utilità concreta perseguibile dai singoli ricorrenti con l’annullamento della delibera con cui la Sezione regionale ha negato l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Sezione riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 15/2025
Il risanamento dell’ente locale, rapporti tra Osl e organo di revisione
di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel